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AS 2001 1337

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 28 marzo 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 19951 è modificata come segue:

Art. 3 lett. r Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: r. l’anemia infettiva dei salmonidi.

Art. 5 lett. v, x-z Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie: v. neosporosi; x. MD (Mucosal disease); y. criptosporidiosi; z. malattia renale proliferativa dei pesci.

Art. 6 lett. t e v I termini qui appresso sono definiti come segue: t. animali ad unghia fessa: animali domestici delle specie bovina, ovina, ca- prina e suina compresi i bufali e i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezio- ne degli animali da zoo; v. animali esotici ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 numero 1 della legge: animali non presenti in natura in Svizzera, ad eccezione degli animali di cui alla lettera t.

Art. 7 cpv. 1 lett. a, cpv. 2-4 1 I Cantoni iscrivono in un registro tutte le aziende nelle quali sono detenuti animali ad unghia fessa. Rientrano in queste aziende anche: a. Abrogato

1 RS 916.401

2000-1626 1337

Ordinanza sulle epizoozie RU 2001

2 I Cantoni rilevano il nome del titolare dell’azienda, l’ubicazione dell’azienda e degli effettivi, il numero complessivo degli animali e il numero dei riproduttori femmine per specie animale, nonché il numero attribuito all’azienda dall’Ufficio federale. 3 Su domanda annunciano le aziende ed eventualmente gli effettivi alla banca cen- trale dati (ordinanza del 18 agosto 19992 concernente la banca dati sul traffico di animali). 4 Le aziende che detengono più effettivi sono registrate come un’unica azienda. In caso di dubbio decide il servizio cantonale competente.

Art. 8 Registro degli animali ad unghia fessa Il detentore degli animali deve tenere per ogni azienda un registro degli animali pre- senti. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi e, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e caprina, anche i contrassegni, nonché i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte per ognuno dei due sessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato.

Art. 10 cpv. 3 lett. d

3 L’identificazione deve essere effettuata al più tardi:

d. nel caso degli altri animali ad unghia fessa di piccola taglia (minipigs, capre nane ecc.): secondo le istruzioni dell’Ufficio federale.

Art. 12 cpv. 2 lett. c-e

2 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

c. per gli animali della specie bovina e della specie caprina il numero di iden- tificazione; d. per gli animali della specie bovina, l’età (mese, anno) e il sesso; e. per gli animali della specie ovina e suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi, il numero di animali provenienti dalla stessa azienda.

Art. 27 cpv. 1 e 2 1 I mercati di bestiame devono essere annunciati anticipatamente al veterinario can- tonale. Se durano più di un giorno o hanno un’importanza sovraregionale necessita- no di un’autorizzazione. 2 Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mer- cati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie.

2 RS 916.404; RU 2001 1350

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Art. 28 cpv. 1 e 2 1 Se è richiesta un’autorizzazione, il veterinario ufficiale sorveglia il trasferimento degli animali e il mercato di bestiame. Egli sorveglia con prove a caso gli altri mer- cati di bestiame.

2 L’autorità competente nel luogo ove si svolge il mercato di bestiame o l’orga-

nizzatore del mercato prende i provvedimenti necessari all’esecuzione.

Art. 29 Controllo del traffico di animali 1 I certificati di accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati all’entrata del mercato di bestiame da una persona designata dall’organizzatore. 2 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del traffico di animali.

Art. 30 titolo e cpv. 1 Mercati di bestiame di importanza regionale e locale nonché esposizioni con altri animali 1 Il veterinario cantonale può dispensare dal rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 27-29 i mercati di bestiame di importanza locale o regionale, nella misura in cui la situazione di polizia epizootica lo consenta. Qualora si tratti di una mostra locale di bestiame senza commercio, non occorre produrre documenti di accompa- gnamento.

Art. 49 cpv. 3 3 Per il resto è applicabile all’uso di organismi patogeni per gli animali l’ordinanza del 25 agosto 19993 sull’impiego confinato.

Art. 75 cpv. 3 lett. b ed ebis

3 Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote:

Fr.

b. animali domestici della specie bovina, bufali e bisonti 6000.– ebis. camelidi del nuovo mondo e selvaggina dell’ordine 1500.– degli artiodattili tenuta in parchi

Art. 131 Indennità 1 Le perdite di animali ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 della legge sono inden- nizzate per tutte le epizoozie elencate nel presente capitolo. 2 Per quanto concerne l’artrite encefalite virale caprina (art. 200 segg.), i caprini che non provengono da effettivi liberi da tale epizoozia vengono tuttavia indennizzati soltanto secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera d della legge.

3 RS 814.912

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Art. 134 cpv. 1 lett. c 1 In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell’ef- fettivo infetto, i seguenti provvedimenti: c. l’eliminazione degli animali uccisi o periti.

Art. 167 cpv. 2 Abrogato

Art. 169 cpv. 2

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a. gli animali infetti e, qualora si tratti di vacche, anche i loro vitelli neonati sono stati allontanati; e b. due analisi sierologiche di tutti gli altri animali, effettuate a distanza di al- meno 90 giorni, risultano negative.

Art. 171 cpv. 2 2 I tori da allevamento d’età superiore ai 24 mesi sono controllati mediante un’ana-

lisi sierologica annuale del sangue.

Titolo prima dell’art. 175 Sezione 9: Encefalopatie spongiformi trasmissibili

Art. 175 cpv. 2

2 Un animale è infetto quando:

a. l’analisi istologica risulta positiva; oppure b. la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un proce- dimento approvato dall’Ufficio federale.

Art. 175a Sorveglianza 1 Gli effettivi di bovini, ovini e caprini sono sorvegliati ogni anno secondo un pro-

gramma stabilito dall’Ufficio federale. 2 Gli animali della specie bovina ai quali sono già spuntati quattro incisivi perma-

nenti devono essere esaminati per accertare la presenza della proteina-prione modi- ficata se: a. sono morti; b. sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione; c. sono ammalati o hanno avuto un incidente e sono stati portati al macello; d. sono stati importati e subito dopo macellati.

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3 Per quanto la situazione epizootica del Paese di provenienza lo consenta, l’Ufficio federale può permettere che gli animali importati (cpv. 2 lett. c) non siano esaminati.

Art. 176 Caso di sospetto

1 Esiste sospetto di BSE quando nei bovini di età superiore ai 18 mesi:

a. la produttività diminuisce progressivamente e si manifestano altri sintomi caratteristici della BSE; b. la BSE non può essere esclusa clinicamente. 2 Esiste sospetto di scrapie quando negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patolo- gici caratteristici della scaprie. 3 L’Ufficio federale emana istruzioni tecniche sul prelievo di campioni, sul tratta- mento della carcassa e sugli esami supplementari.

Art. 177 cpv. 4

4 Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina:

a. che l’animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell’ani- male sia immediatamente incenerita; b. che la testa dell’animale, comprese le tonsille per gli ovini e i caprini, sia in- viata al laboratorio di riferimento; c. che i luoghi e gli utensili contaminati siano puliti e nel caso della scrapie an- che disinfettati.

Art. 178 cpv. 1 lett. a, c periodo introduttivo, e ed f nonché cpv. 2

1 In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:

a. sia immediatamente incenerita la carcassa dell’animale infetto; c. siano esaminati clinicamente tutti gli animali della specie bovina che: e. siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette; f. siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della protei- na-prione modificata a tutti gli animali della specie bovina uccisi ai quali sono spuntati quattro incisivi permanenti. 2 Il veterinario cantonale comunica al detentore degli animali il risultato degli esami e gli attesta che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite.

Art. 179 cpv. 1 lett. b, e ed f 1 In caso di diagnosi di scrapie, il veterinario cantonale ordina per l’effettivo infetto:

b. l’incenerimento immediato delle carcasse di animali infetti; e. l’uccisione di tutti gli ovini e caprini dell’effettivo e dei loro diretti discen- denti;

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f. l’invio al laboratorio di riferimento della testa comprese le tonsille di tutti gli animali macellati, uccisi o periti.

Art. 180 Eliminazione di rifiuti di origine animale provenienti da laboratori I laboratori provvedono affinché i rifiuti di origine animale che possono contenere agenti patogeni dell’encefalopatia spongiforme siano inceneriti.

Art. 181 Eliminazione di parti della carcassa

1 Dopo la macellazione devono essere eliminati:

a. la testa, il midollo spinale, le tonsille, il timo, la milza e gli intestini di bovi- ni di età superiore a 6 mesi; b. la testa e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi; non- ché c. la milza di ovini e caprini di qualsiasi età.

2 La base del cervello non deve essere distrutta dopo lo stordimento.

3 Il cervello non deve essere rimosso dalla scatola cranica. Gli occhi e, per quanto concerne le vacche, anche i muscoli masticatori e il naso non devono essere separati dalla testa. 4 Nei grandi macelli il midollo spinale di bovini di età superiore ai 6 mesi deve esse- re prelevato mediante un apparecchio ad aspirazione. 5 I rifiuti di origine animale prodotti durante la macellazione che presentano una struttura tissulare non devono essere eliminati per mezzo delle acque di scarico.

Art. 182 cpv. 1 periodo introduttivo 1 Al momento del taglio devono essere separati dalla carne ed eliminati giusta l’ar- ticolo 4a OERA: ...

Art. 183 cpv. 1 lett. h, 3 lett. a e 3bis 1 È vietato utilizzare per la produzione di foraggio, mettere in commercio come fo- raggio o usare per il foraggiamento di animali: h. grasso estratto da parti della carcassa nocive per la salute. 3 Gli scarti di carne possono essere trasformati in alimenti liquidi per i suini se:

a. provengono da macelli e il veterinario cantonale ne ha autorizzato l’elimi- nazione in vista della sterilizzazione; 3bis Di tutte le specie animali possono essere utilizzati come alimenti liquidi per i suini: a. sangue, per quanto il controllore delle carni non l’abbia definito nocivo per la salute;

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b. gli scarti provenienti dalle aziende di trasformazione, salvo le parti menzio- nate nell’articolo 182 capoverso 1 lettere a e b.

Art. 184 cpv. 2 2 Può autorizzare per fini scientifici e diagnostici e per la produzione di trofei dero- ghe agli articoli 178-183.

Art. 201 cpv. 4 4 Il veterinario cantonale può far eseguire ogni due anni l’analisi secondo il capover- so 1 se ha avuto un risultato negativo in un effettivo di caprini durante almeno quat- tro anni consecutivi.

Art. 291 cpv. 3 3 L’Ufficio federale può ordinare, d’intesa con il veterinario cantonale, la lotta con- tro un’epizoozia non elencata negli articoli 2-4 e diagnosticata per la prima volta in Svizzera o il suo debellamento, se sussiste al riguardo un bisogno sanitario o eco- nomico.

Art. 302 cpv. 1bis e 3 1bis Più Cantoni insieme possono affidare compiti di controllo a un veterinario uffi- ciale designato in comune. 3 I Cantoni possono affidare al veterinario ufficiale altri compiti e provvedono al coordinamento. Si tratta segnatamente di compiti: a. nel campo della protezione degli animali; b. in esecuzione dell’articolo 40 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 19924 sulle derrate alimentari; c. relativi al controllo delle registrazioni della somministrazione di antibiotici giusta l’articolo 160 capoverso 8 della legge del 29 aprile 19985 sull’agri- coltura.

Art. 309 cpv. 3 Abrogato

Art. 312 cpv. 1 primo periodo, 2 lett. a, 4 e 6 1 Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori,

compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell’Uffi- cio federale. …

2 I laboratori sono riconosciuti se:

4 RS 817.0 5 RS 910.1

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a. sono accreditati per la diagnosi ufficiale delle epizoozie conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazio- ne. 4 I laboratori riconosciuti provvedono a collegarsi alla banca dati di laboratorio ge- stita dall’Ufficio federale al quale inviano regolarmente le indicazioni sulla prove- nienza e i risultati di tutti i campioni analizzati per accertare la presenza di epizoozie soggette all’obbligo di notifica. 6 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sui metodi di diagnostica delle epi- zoozie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all’Ufficio federale.

Art. 315a cpv. 2 lett. c 2 Le prescrizioni dell’Ufficio federale relative all’identificazione sono applicabili:

c. a decorrere dal 1° giugno 2001, a tutti i bovini nati prima del 1° ottobre

1999 e non muniti di un’identificazione riconosciuta del libro genealogico o

di un tatuaggio ordinato dal Cantone di Neuchâtel.

Art. 315d Disposizione transitoria della modifica del 28 marzo 2001 La trasmissione di dati dei laboratori riconosciuti alla banca dati di laboratorio dell’Ufficio federale (art. 312 cpv. 4) deve essere effettuata in modo completo e re- golare al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2003. Finché non è il caso, i laboratori consegnano ogni anno all’Ufficio federale un rapporto che contiene tutti i dati delle analisi eseguite per ogni epizoozia.

II Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

III La presente modifica entra in vigore il 15 aprile 2001.

28 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 946.512

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Allegato (n. II)

Modifiche del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 maggio 1981 7 sulla protezione degli animali

Art. 64f cpv. 1 lett. b

1 I seguenti procedimenti di stordimento sono ammissibili per:

b. animali della specie bovina: – punzone o pallottola nel cervello, – punzoni pneumatici per i quali è garantito che l’aria compressa non pe- netra nella scatola cranica, – elettricità.

Art. 64h cpv. 1 1 Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l’animale è incosciente.

2. Ordinanza del 1° marzo 1995 8 sull’igiene delle carni

Art. 47 cpv. 2 2 I veterinari ufficiali controllano l’iscrizione degli antibiotici somministrati secondo l’articolo 18a. L’Ufficio federale emana le pertinenti prescrizioni tecniche.

3. Ordinanza del 7 dicembre 1998 9 sulla qualità del latte

Art. 9 cpv. 5 5 Le analisi veterinarie necessarie nell’ambito dell’assicurazione della qualità nelle aziende produttrici di latte sono effettuate dai veterinari ufficiali conformemente all’articolo 302 dell’ordinanza del 27 giugno 199510 sulle epizoozie. L’Ufficio fede- rale emana le pertinenti prescrizioni tecniche.

7 RS 455.1 8 RS 817.190 9 RS 916.351.0 10 RS 916.401; RU 2001 1337

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4. Ordinanza del 3 febbraio 1993 11 concernente l’eliminazione

dei rifiutidi origine animale

Art. 4a cpv. 1 seconda frase 1 … Sono fatti salvi l’articolo 6 della presente ordinanza nonché l’articolo 183 ca- poversi 2, 3 e 3bis dell’ordinanza del 27 giugno 199512 sulle epizoozie.

Art. 5 cpv. 3

3 In ogni caso devono essere inceneriti:

a. le carcasse di vacche; b. le parti di carcasse di bovini, ovini e caprini macellati, menzionate nel- l’articolo 181 dell’ordinanza del 27 giugno 199513 sulle epizoozie; c. i rifiuti di origine animale, per quanto siano mescolati con carcasse secon- do la lettera a o con parti delle carcasse secondo la lettera b e non possano essere separati senza che un dubbio sussista.

Art. 8 cpv. 1 lett. f (nuovo) e 2

1 Possono essere sotterrati:

f. gli animali da compagnia in cimiteri per animali. 2 Le esigenze poste ai luoghi previsti per il sotterramento di carcasse giusta il capo- verso 1 lettere b, c e f sono definite nell’allegato 2.

Art. 13 cpv. 1 e 2 1 Gli stabilimenti d’eliminazione devono accertare che il trattamento termico dei ri- fiuti di origine animale sia irreprensibile mediante: a. la registrazione delle temperature per mezzo di un termografo durante il trattamento termico; b. il prelievo e l’esame trimestrale di campioni conformemente alle prescrizioni tecniche emanate dall’Ufficio federale. 2 Se risulta che il trattamento termico non è irreprensibile, i responsabili dello stabi- limento devono colmare immediatamente tale lacuna, trattare ancora una volta i ri- fiuti in questione e informare le autorità esecutive.

Art. 14 cpv. 1 lett. c 1 Gli stabilimenti d’eliminazione che trattano rifiuti di origine animale ad alto ri- schio di ogni genere devono: c. raccogliere le acque reflue e sterilizzarle;

11 RS 916.441.22 12 RS 916.401; RU 2001 1337 13 RS 916.401; RU 2001 1337

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Art. 20 Abrogato

Art. 22a cpv. 2 2 Questi costi consistono nelle perdite di introiti dovute al fatto che i prodotti fabbri- cati nelle imprese di eliminazione a partire da scarti di carne non possono più essere venduti e nei costi di incenerimento.

Art. 25 periodo introduttivo Se viene constatata un’epizoozia, l’Ufficio federale può: ...

Art. 27 cpv. 3 3 Il Cantone sorveglia l’eliminazione dei rifiuti di origine animale. Controlla segna- tamente, in base alle prescrizioni tecniche emesse dall’Ufficio federale, le imprese che raccolgono, trasportano, depositano, trattano o inceneriscono i rifiuti di origine animale.

Allegato 2 n. 1.2, 2.1 e 2.2

1.2 Non devono trovarsi in regioni con suoli umidi o in regioni minacciate da

inondazioni, da cadute di pietre, da smottamenti o particolarmente esposte all’erosione. 2.1 Le carcasse devono trovarsi ad almeno 2 m sopra il livello freatico ed essere ricoperte con uno strato d terra di almeno 1,2 m. 2.2 Se vengono sotterrate grandi quantità di carcasse, il luogo deve essere scelto negli altri ambiti designati dal Cantone secondo l’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 199814 sulla protezione delle acque. Il luogo deve essere recintato durante due anni e non può essere utilizzato.

Allegato 3 Abrogato

5. Ordinanza del 20 aprile 1988 15 concernente l’importazione,

il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali

Art. 52 cpv. 1 1 Gli alimenti per cani e gatti concernenti prodotti di origine animale, eccettuate componenti del latte, possono essere importati soltanto con l’autorizzazione dell’Uf-

14 RS 814.201 15 RS 916.443.11

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ficio federale. L’autorizzazione è rilasciata se nell’azienda di fabbricazione sono adempiute le esigenze di sterilizzazione delle materie prime.

Art. 53 cpv. 2-5 2 I foraggi possono essere importati soltanto con l’autorizzazione dell’Ufficio fede- rale. L’autorizzazione è rilasciata se nell’azienda di fabbricazione sono adempiute le esigenze di sterilizzazione delle materie prime. 3 L’Ufficio federale stabilisce quali esami devono essere effettuati per provare la sterilizzazione di cui all’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 febbraio 199316 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale e per determinare la compo- sizione dei foraggi nell’azienda di provenienza. 4 Qualsiasi invio destinato all’importazione deve essere accompagnato da un certifi- cato attestante l’assenza di epizoozie nella merce. 5 Qualsiasi invio destinato all’importazione è sottoposto alla visita veterinaria di confine.

Art. 54 cpv. 1 1 Gli alimenti per animali secondo gli articoli 41-46 dell’ordinanza del 27 giugno

199517 sulle epizoozie possono essere importati solamente con l’autorizzazione

dell’Ufficio federale. Dopo l’importazione, devono essere trattati secondo le prescri- zioni dell’ordinanza sulle epizoozie.

6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 18 sulle tasse dell’Uffficio federale

di veterinaria

Art. 4 cpv. 3 3 La tassa in funzione del tempo impiegato è calcolata secondo un salario orario di

140 franchi.

2669

16 RS 916.441.22 17 RS 916.401; RU 2001 1337 18 RS 916.472

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