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AS 2001 1370

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Modifica del 4 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 gennaio 19851 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3 3 L’Ufficio svizzero di espansione commerciale provvede alla fatturazione e all’in- casso delle tasse per le prestazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche e con- solari svizzere a cui sono stati affidati compiti speciali di promozione delle esporta- zioni (centri di sostegno per le esportazioni).

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° marzo 2001.

4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 191.11

1370 2001-0593

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