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AS 2001 143

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IPG)

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IPG)

Modifica del 10 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza DOP/IPG del 28 maggio 1997 1 è modificata come segue:

Art. 17a Prodotti non conformi all’elenco degli obblighi I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione delle domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, pos- sono ancora essere fabbricati, confezionati e immessi in commercio per altri cinque anni dopo la pubblicazione della registrazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2001.

10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 910.12

2000-2586 143

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