AS 2001 143
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IPG)
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IPG)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza DOP/IPG del 28 maggio 1997 1 è modificata come segue:
Art. 17a Prodotti non conformi all’elenco degli obblighi I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione delle domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, pos- sono ancora essere fabbricati, confezionati e immessi in commercio per altri cinque anni dopo la pubblicazione della registrazione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.12
2000-2586 143