AS 2001 1448
Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte
Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte (Ordinanza sulla costituzione di scorte)
Modifica del 25 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 luglio 19831 sulla costituzione di scorte è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4, 8, 10a, 11, 27, 28 capoverso 4, 52, 55 e 56 della legge dell’8 ot- tobre 19822 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Costituzione volontaria di scorte
Art. 2 Abrogato
Art. 3 Deroghe riservate Il Consiglio federale può derogare all’articolo 1 qualora l’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale sia seriamente minacciato o perturbato a causa di un conflitto armato o di altri eventi egemonici e non si possa rimediare altrimenti alla situazione.
Art. 4 cpv. 3 Abrogato
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Ordinanza sulla costituzione di scorte RU 2001
Titolo prima dell’art. 5 Sezione 2: Costituzione di scorte obbligatorie
Art. 5 Costituzione imperativa e volontaria di scorte obbligatorie 1 I beni d’importanza vitale per i quali il Consiglio federale prescrive la costituzione di scorte sottostanno alla costituzione imperativa di scorte obbligatorie. 2 I beni d’importanza vitale per i quali non è prescritta la costituzione di scorte pos- sono, su una base facoltativa, essere oggetto di contratti per la costituzione volonta- ria di scorte obbligatorie.
Art. 6 cpv. 2, 2bis e 2ter 2 I depositari delle scorte obbligatorie devono essere domiciliati sul territorio nazio- nale o doganale svizzero. 2bis Le aziende depositarie devono essere iscritte nel registro di commercio.
2ter Esse devono esercitare o assumere un’attività regolare nel ramo economico di cui si tratta. Fanno eccezione soltanto le aziende la cui attività principale consiste nella gestione di depositi con scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 7 LAP).
Art. 6a Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune 1 Per la costituzione imperativa di scorte obbligatorie, il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che il depositario possa trasferire una parte del suo obbligo di costituire scorte a un terzo qualificato (costituzione di scorte obbli- gatorie da parte di terzi). 2 Sono considerati terzi anche le società la cui attività principale consiste nella ge- stione di depositi con scorte obbligatorie per un determinato ramo dell’economia (costituzione di scorte obbligatorie in comune). 3 Il Dipartimento determina mediante istruzioni la parte dell’obbligo di costituire scorte che i depositari possono trasferire a terzi.
Art. 11 Fondi di garanzia e istituzioni analoghe 1 Se un ramo economico costituisce un fondo di garanzia o istituzioni analoghe per assicurare la costituzione delle scorte obbligatorie e i compiti connessi sono affidati a una corporazione, gli statuti devono determinare giusta quali criteri generali si po- tranno prelevare contributi sulle importazioni o su merci che vengono messe in commercio per la prima volta e versare indennità ai depositari delle scorte obbligato- rie al fine di sopperire alle spese di deposito e al rischio di un ribasso dei prezzi, nonché di ammortare le merci oggetto delle scorte obbligatorie. 2 Le disposizioni emanate da una corporazione per precisare i diritti e gli obblighi dei membri e fondate sugli statuti approvati dal Dipartimento (art. 10 cpv. 2 LAP) devono essere sottoposte per approvazione all’Ufficio federale.
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Ordinanza sulla costituzione di scorte RU 2001
3 I fondi di garanzia e altre istituzioni analoghe devono essere esaminati almeno una volta all’anno da organi di controllo o di revisione indipendenti. Questi presentano annualmente all’Ufficio federale un rapporto sull’estensione e sul risultato dell’esa- me.
Titolo prima dell’art. 12 Sezione 3: Liberazione di scorte obbligatorie in caso di grave penuria
Art. 12 1 Il Dipartimento può ordinare la liberazione di scorte obbligatorie se le perturba- zioni dei mercati generano situazioni di grave penuria (Titolo terzo LAP). Esso può subordinare la liberazione a determinate condizioni. 2 L’Ufficio federale disciplina con i depositari delle scorte obbligatorie la liberazio- ne nel singolo caso. A tal fine, nell’ambito della costituzione imperativa di scorte obbligatorie, esso fa capo alle organizzazioni interessate dell’economia.
Art. 14 Esecuzione 1 L’Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza in quanto il Di- partimento non affidi l’esecuzione a un altro servizio. Esso può affidare l’esecuzione di controlli e rilevamenti, sotto la sua sorveglianza, ai settori dell’approvvigio- namento economico del Paese, ai Cantoni o a corporazioni di diritto pubblico o pri- vato nonché a organizzazioni dell’economia. 2 Sentite le cerchie economiche interessate, il Dipartimento emana istruzioni d’ese- cuzione relative alla costituzione delle scorte obbligatorie all’attenzione delle corpo- razioni che amministrano un fondo di garanzia o istituzioni analoghe.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2001.
25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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