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AS 2001 1487

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 25 maggio 2001

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:

1. Abrogazione di agevolazioni doganali

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg pe- so lordo

0206. Frattaglie della specie suina, congelate per la fabbricazione di 5.–

41 91 conserve per l’alimenta-

49 91 zione di animali

0511. Merci di questa voce per la fabbricazione di –.10

91 10 conserve per l’alimenta-

99 19 zione di animali

1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione di 2.–

90 31 succedanei del caffè

1 RS 631.146.31

2001-0909 1487

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2001

2. Inserimento di nuove agevolazioni doganali

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

0206. Frattaglie commestibili di animali delle per la fabbricazione di –.10

22 90 specie bovina, suina e ovina, congelate foraggio per animali

29 90 diversi da quelli da

41 99 reddito*

49 99 90 90

0207. Carni e frattaglie commestibili di animali per la fabbricazione di –.10

14 99 di volatili della voce 0105, congelate foraggio per animali

27 99 diversi da quelli da

36 99 reddito*

0208. Carni e frattaglie commestibili di conigli per la fabbricazione di –.10

10 00 o di lepri o di selvaggina, congelate foraggio per animali

90 10 diversi da quelli da

reddito*

0511. Merci di questa voce per la fabbricazione di –.10

91 10 foraggio per animali

99 19 diversi da quelli da

reddito *

1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione di 2.–

90 39 succedanei del caffè

5402. Filati da multifilamenti, di colore per la fabbricazione di 40.–

10 00 bianco greggio, aventi un titolo corde, cordoncini, nastri

variante da 940 a 1880 decitex e cinghie * Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico

II La presente modifica entra in vigore il 1o luglio 2001.

25 maggio 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

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