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AS 2001 1498

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Correzione

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

Modifica del 24 gennaio 2001 (RS 748.132.1; RU 2001 514)

Invece di:

Art. 10 Bilancio preventivo 1 Prima che Skyguide allestisca il preventivo e i piani finanziari, l’Ufficio, Meteo- Svizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni informano tempestivamente Skyguide circa i costi presumibili delle loro prestazioni. 2 Skyguide determina le spese presumibili per le sue prestazioni a favore dei voli militari e ne informa tempestivamente il Comando prima di allestire il preventivo. 3 Se i costi presumibili sono eccessivi, gli organismi interessati appianano le diver- genze.

Leggasi:

Art. 10 Bilancio preventivo 1 Prima che Skyguide allestisca il preventivo e i piani finanziari, l’Ufficio, Meteo- Svizzera, il Comando e altri fornitori di prestazioni informano tempestivamente Skyguide circa i costi presumibili delle loro prestazioni. 2 Skyguide determina le spese presumibili per le sue prestazioni a favore dei voli militari e ne informa tempestivamente il Comando prima di allestire il preventivo. 3 Se i costi presumibili sono eccessivi, gli organismi interessati appianano le diver- genze. 4 In caso di mancato accordo tra le parti, l’Ufficio presenta una proposta di com- promesso.

5 giugno 2001 Cancelleria federale

1498 2001-0965