AS 2001 1620
Protocollo sull'esecuzione della riammissione di persone senza dimora autorizzata conformemente allo scambio di note dell'8/9 febbraio 1993 tra la Svizzera e la Croazia concernente la reciproca abolizione dell'obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale
Traduzione1 Protocollo sull’esecuzione della riammissione di persone senza dimora autorizzata conformemente allo scambio di note dell’8/9 febbraio 1993 tra la Svizzera e la Croazia concernente la reciproca abolizione dell’obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale
Concluso il 21 febbraio 1997 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 1997
Il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica di Croazia (detti qui di seguito «parti contraenti»), per l’esecuzione della riammissione di propri cittadini senza dimora autorizzata nel- l’altro Stato contraente, conformemente allo scambio di note dell’8/9 febbraio 19932 tra la Svizzera e la Croazia concernente la reciproca abolizione dell’obbligo del vi- sto per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale (detto qui di se- guito «nota»): – in considerazione delle distruzioni della guerra e delle conseguenze belliche per la Repubblica di Croazia come anche – tenuto conto dell’onere della Repubblica di Croazia di riprendere i profughi e rifugiati, in particolare dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina, hanno convenuto quanto segue:
1. Prova e attendibilità della cittadinanza
1.1 La cittadinanza conformemente all’articolo 8 paragrafo 1 della nota può es-
sere addotta segnatamente mediante i seguenti documenti e prove: per i cittadini della Confederazione Svizzera: – documenti attestanti la cittadinanza, – passaporti di qualsiasi tipo (passaporti nazionali, passaporti diplomati- ci, passaporti di servizio, documenti che sostituiscono il passaporto con fotografia, libretti di navigazione, attestati di navigazione interna), – attestati personali (anche attestati personali provvisori e di fortuna), – certificati d’identità provvisori, – documenti per fanciulli che sostituiscono il passaporto, – informazioni di autorità con dichiarazioni inequivocabili;
RS 0.142.112.912.1
1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 1620).
2 RS 0.142.112.912
1620 2001-0733
Reciproca abolizione dell’obbligo del visto per titolari di un passaporto RU 2001 diplomatico, di servizio o speciale. Protocollo con la Croazia
per la Repubblica di Croazia: – documenti attestanti la cittadinanza, – documenti di viaggio, di qualsiasi tipo (passaporti nazionali, passaporti diplomatici, passaporti di servizio, libretti di navigazione, attestati di navigazione interna), – attestati personali, – informazioni di autorità con dichiarazioni inequivocabili. Su presentazione di simili documenti le parti contraenti riconoscono in modo vincolante che è data la prova della cittadinanza, senza che sia neces- saria un’ulteriore verifica.
1.2 La cittadinanza conformemente all’articolo 8 paragrafo 1 della nota può in
particolare essere resa attendibile mediante i seguenti documenti e mezzi probatori: – passaporti militari e attestati militari come anche altri documenti che provano l’appartenenza alle forze armate di una Parte contraente, – licenze di condurre, – atti di nascita, – attestati di ditte, – perizie di esperti. In questi casi, la cittadinanza è considerata stabilita tra le parti contraenti finché la Parte richiesta non l’ha confutata. 1.3 I documenti e i mezzi probatori di cui ai numeri 1.1 e 1.2 del presente proto- collo comprovano e rendono verosimile la cittadinanza anche se sono sca- duti per decorrenza di tempo. 1.4 Giusta l’articolo 8 paragrafo 1, la Parte contraente richiesta è obbligata an- che a riaccettare persone che, durante la dimora sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente hanno perso la cittadinanza della Parte richiesta, senza aver acquisito un’altra cittadinanza.
2. Esecuzione della riammissione
2.1 Ciascuna Parte contraente riammette in qualsiasi momento e senza richiesta
come pure senza formalità particolari tutte le persone in possesso di un pas- saporto valido da essa rilasciato. Negli altri casi la riammissione avviene previa domanda.
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2.2 Per la presentazione, la ricezione e il disbrigo della domanda di riammissio- ne sono competenti le seguenti autorità: a) nella Repubblica di Croazia: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske Odjel migracija Indirizzo postale: Avenija Vukovar 33, 41000 Zagabria Fax: (++) 385 1 612 339 Tel.: (++) 385 1 622 559 b) nella Confederazione Svizzera: Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale dei rifugiati (UFR) Indirizzo postale3: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berna Fax: (0041) 31 325 91 15 Tel. (0041) 31 325 92 91
2.3 Per la consegna può essere previsto qualsiasi valico di frontiera stradale o
aeroportuale.
2.4 La domanda di accettazione deve contenere i dati seguenti:
a) nome e cognome, incluso il cognome da nubile; b) data e luogo di nascita; c) cognome della madre; d) ultimo indirizzo conosciuto sul territorio della Parte contraente richie- sta; e) fotocopia del documento con il quale è comprovata o resa verosimile la cittadinanza; f) eventuali speciali necessità di assistenza, cura o trattamento della per- sona da trasportare in transito; g) indicazione su eventuali misure di protezione o di sicurezza necessarie per il trasporto in transito; h) valico di frontiera dove la persona dev’essere consegnata. 2.5 Ciascuna Parte contraente rilascia ai propri cittadini che dimorano sul terri- torio nazionale dell’altra Parte contraente e non possiedono un passaporto valido o un documento analogo che li autorizzi a recarsi nel territorio della Parte contraente di cui possiedono la cittadinanza.
2.6 Il termine per la riposta a una domanda di riammissione conformemente
all’articolo 9 paragrafo 2 della nota inizia a decorrere dalla ricezione della domanda da parte delle autorità competenti della Parte contraente richiesta. Scaduto il termine, la consegna si considera accettata. In considerazione delle particolari condizioni esistenti attualmente, in deroga all’articolo 9 pa-
3 Attualmente: Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern
Fax: (0041) 31 325 91 04 Tel.: (0041) 31 325 92 70
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ragrafo 1 della nota vale che le autorità competenti della Repubblica di Cro- azia rispondono a una domanda di riammissione senza indugio, ma entro 14 giorni se la cittadinanza croata è comprovata e al più tardi entro un mese se detta cittadinanza è resa verosimile. Il Governo della Repubblica di Croazia avverte il Consiglio federale svizzero non appena vengano a mancare le ra- gioni della proroga dei termini.
3. Spese
Tutte le spese connesse con la riammissione – incluse quelle di trasporto in transito attraverso Stati terzi – fino al confine nazionale della Parte con- traente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente.
4. Entrata in vigore
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che le parti contraenti si saranno reciprocamente notificate per scritto e per via diplomatica che le condizioni necessarie secondo il diritto interno sono adempiute.
5. Denuncia
Il presente protocollo ha validità illimitata. Può essere denunciato in qualsia- si momento osservando un termine di tre mesi. La denuncia dev’essere noti- ficata all’altra Parte contraente per via diplomatica.
Fatto a Zagabria il 21 febbraio 1997 in due esemplari originali, nelle lingue tedesca e croata, entrambi i testi facenti parimenti fede.
Per il Dipartimento federale di giustizia Per il Ministero dell’interno e polizia della Confederazione Svizzera: della Repubblica di Croazia: Petar Troendle ,YDQ3HQLü