AS 2001 1680
Ordinanza sulla radiotelevisione
Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Modifica del 27 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 1bis 1bis È considerata pubblicità anche l’autopromozione di un’emittente, ad eccezione dei riferimenti ai propri programmi e al materiale d’accompagnamento che, per il suo contenuto, è direttamente legato a tali programmi.
Art. 27 titolo e cpv. 2 Offerta minima di programmi 2 L’obbligo di ridiffusione di cui all’articolo 42 capoverso 2 della legge non si ap- plica ai programmi prevalentemente composti da parti di altri programmi che sotto- stanno al medesimo obbligo.
Art. 41 cpv. 2 2 Le modifiche delle fattispecie soggette all’obbligo d’annuncio vanno comunicate per iscritto.
Art. 43 lett. b-d Sono esentati dall’obbligo d’annuncio: b. le persone residenti nelle case di cura il cui grado di dipendenza dalle cure corrisponde al terzo e quarto livello dei bisogni di cure conformemente agli articoli 9 capoverso 4 e 9a capoverso 2 dell’ordinanza del 29 settembre
19952 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie; c. e d. abrogate
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Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2001
Art. 44 cpv. 3 e 4
3 Abrogato
4 Per ogni richiamo infruttuoso, l’ufficio di riscossione può esigere da chi non adempie l’obbligo di pagare il canone un’indennità forfettaria a copertura dei costi.
Art. 45 cpv. 2-4 2 Su richiesta scritta sono pure esentati dall’obbligo di pagare la tassa i beneficiari di rendite AVS o AI, che ricevono prestazioni in conformità alla legge federale del 19 marzo 19653 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 3 Se la domanda di esenzione è accolta, l’obbligo di pagare la tassa finisce l’ultimo giorno del mese in cui è stata inoltrata la domanda d’esenzione. 4 Il richiedente deve fornire all’ufficio di riscossione una decisione passata in giudi- cato relativa al diritto alle prestazioni complementari.
Art. 46 Abrogato
Art. 47 cpv. 2 Abrogato
Art. 48 cpv. 2 lett. b e d nonché cpv. 3
2 L’ufficio di riscossione ha i compiti seguenti:
b. informare l’Ufficio federale in merito a eventuali infrazioni all’obbligo di annuncio; d. l’esecuzione contro chiunque abbia infranto l’obbligo d’annuncio o l’obbli- go di pagare la tassa; 3 I dettagli relativi al mandato di prestazioni e alla remunerazione dell’ufficio di ri- scossione sono regolati in un contratto concluso tra il Dipartimento e l’ufficio di riscossione.
3 RS 831.30
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Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2001
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2001.
27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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