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AS 2001 18

AS 2001 18

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 20 dicembre 2000

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura, ordina:

I L’allegato 1 numero 13, disciplinamenti del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 dicembre 2000 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch