AS 2001 2197
Ordinanza concernente l'entrata in vigore della legge sul personale federale per l'Amministrazione federale, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l'abrogazione di taluni atti legislativi (Ordinanza concernente l'entrata in vigore della LPers per 'Amministrazione federale)
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della legge sul personale federale per l’Amministrazione federale, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento nonché il mantenimento in vigore e l’abrogazione di taluni atti legislativi (Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale)
del 3 luglio 2001
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 3 e 42 capoverso 2 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), ordina:
Art. 1 Entrata in vigore e applicazione del nuovo diritto
1 La LPers entra in vigore il 1° gennaio 2002 per l’Amministrazione federale, le
unità amministrative decentralizzate, le commissioni federali di ricorso e d’arbitrato, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento. 2 L’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale della Confederazione (ordinanza quadro LPers) si applica all’Amministrazione federale, alle unità amministrative decentralizzate nonché alle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato. 3 L’ordinanza quadro LPers si applica parimenti al Tribunale federale e ai Servizi del Parlamento, per quanto il Tribunale federale o l’Assemblea federale non abbiano emanato disposizioni d’esecuzione relative alla LPers derogatorie.
Art. 2 Mantenimento in vigore di disposizioni dell’ordinamento dei funzionari Le seguenti disposizioni dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19273 (OF) permangono in vigore: a. articolo 6 capoverso 3, per quanto siffatta disposizione autorizzi il Consiglio federale a disciplinare il passaggio del personale federale al regime del nuo- vo rapporto di lavoro; b. articolo 14a; c. articolo 36 capoverso 2, per quanto siffatta disposizione serva a determinare gli stipendi e le pensioni dei magistrati nonché dei professori dei PF.
RS 172.220.111.2
2001-1179 2197
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale RU 2001
Art. 3 Non applicazione del diritto vigente 1 Il diritto d’esecuzione relativo all’OF4 non è più applicato all’Amministrazione fe- derale, alle unità amministrative decentralizzate nonché alle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato, per quanto esso contraddica la LPers o l’ordinanza quadro LPers. 2 Il diritto d’esecuzione relativo all’OF non è più applicato al Tribunale federale e ai Servizi del Parlamento, per quanto il Tribunale federale o l’Assemblea federale non dichiarino che esso rimane applicabile in quanto diritto d’esecuzione relativo alla LPers.
Art. 4 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’Allegato.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 172.221.10
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale RU 2001
Allegato (art. 4)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 3 giugno 19915 sull’aumento del salario reale del personale
federale nel 1991;
2. regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 19596;
3. regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 19647;
4. regolamento degli impiegati del 10 novembre 19598;
5. ordinanza del 18 ottobre 19959 sulle misure da adottare in favore del perso-
nale in caso di ristrutturazioni nell’Amministrazione generale della Confede- razione;
6. ordinanza del 30 gennaio 199110 sul rapporto di servizio dei segretari gene-
rali e dei capi dei servizi d’informazione dei dipartimenti;
7. ordinanza del 25 febbraio 198111 sui rapporti d’impiego dei collaboratori
personali dei capi di dipartimento;
8. ordinanza del 31 marzo 199312 concernente l’impiego di funzionari federali
presso organizzazioni internazionali;
9. ordinanza del 9 dicembre 199613 concernente il contratto di lavoro di diritto
pubblico nell’Amministrazione generale della Confederazione; 10. ordinanza del 18 dicembre 199614 sullo stipendio dei funzionari fuori classe;
5 RU 1991 1376 6 RU 1959 1137, 1962 288 1283, 1964 600, 1968 115 1619, 1971 74, 1973 139, 1974 5, 1976 2699, 1977 1413 2155, 1979 1287, 1982 938, 1984 394, 1986 193 2091, 1987 941, 1988 7, 1989 8 1217, 1990 102 1736, 1991 1075 1078 1145 1380 1642, 1992 3, 1993 820 1565 2812, 1994 2 269 364, 1995 3 3867 5067, 1997 230 299, 1998 726, 1999 577, 2000 419 2953 7 RU 1965 157, 1967 40, 1968 130 1632, 1971 95, 1972 191, 1973 150, 1974 5, 1976 969 2708, 1982 943, 1983 1306, 1984 402 1287, 1986 196 2095, 1987 962, 1988 23, 1989 21 1221, 1990 104, 1991 1083 1086 1147 1391 1642, 1992 5, 1993 1565 2769, 1994 4 276 364, 1995 7 5087, 1997 234 303 2811, 1998 730, 1999 580 1413, 2000 264 2955 8 RU 1959 1217, 1962 300 1288, 1968 136 1639, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 49 945 1111, 1984 406 743, 1986 197 2097, 1987 974, 1988 31, 1989 30 1223 1498, 1990 105, 1991 1087 1090 1148 1397 1642, 1992 6, 1993 820 1565 2819 2936, 1994 6 279 366, 1995 9 3867 5099, 1997 237 305 804, 1998 732, 1999 584, 2000 457 2958 9 RU 1995 5111, 1997 2779, 1998 1866, 1999 704 10 RU 1991 484, 1994 283, 1999 744 11 RU 1981 172 232 817, 1989 37, 1994 284, 1997 239, 1999 470 1408 12 RU 1993 1565, 1995 1390, 1998 2614 13 RU 1997 3 14 RU 1997 307, 2000 2959
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale RU 2001
11. regolamento dei funzionari del settore dei PF del 13 dicembre 199915;
12. regolamento degli impiegati del settore dei PF del 13 dicembre 199916;
13. ordinanza dell’11 dicembre 200017 concernente il versamento di un assegno
unico al personale dell’Amministrazione generale della Confederazione nel 2001;
14. decreto del Consiglio federale del 18 ottobre 197218 sull’elenco delle fun-
zioni;
15. ordinanza del 15 dicembre 198819 sulla classificazione delle funzioni;
16. ordinanza del 3 maggio 200020 concernente la nomina e la riconferma dei
funzionari dell’Amministrazione generale della Confederazione per il perio- do amministrativo 2001–2004 (Ordinanza sulla nomina);
17. ordinanza del 26 marzo 198021 sull’orario di lavoro nell’amministrazione
federale;
18. ordinanza del 2 dicembre 197422 sull’attività insegnativa degli agenti del-
l’amministrazione generale della Confederazione (Ordinanza sull’attività in- segnativa); 19. ordinanza del 16 settembre 198723 sui titoli di trasporto per i viaggi di servi- zio (Ordinanza sui titoli di servizio);
20. ordinanza dell’8 gennaio 197124 sulle commissioni disciplinari;
21. ordinanza del 18 ottobre 199525 concernente l’indennità di rincaro al perso-
nale federale e ai beneficiari di pensioni della Confederazione;
22. ordinanza del 4 ottobre 198826 concernente il pagamento al personale fede-
rale di un’indennità straordinaria nel 1988;
23. ordinanza del 18 dicembre 199527 sulla concessione di indennità di rappre-
sentanza ad agenti della Confederazione accreditati presso le missioni mul- tilaterali a Ginevra;
24. ordinanza dell’8 settembre 196428 concernente la Commissione paritetica
consultiva per le questioni del personale;
15 RU 2000 419 16 RU 2000 457 17 RU 2000 2960 18 RU 1972 2789 2791, 1991 822, 1995 1054 19 RU 1989 684, 1993 820 876, 1995 11 5118, 1996 151, 1997 1528, 2000 419 20 RU 2000 1295 21 RU 1980 332, 1986 199, 1993 2825 22 RU 1974 2111, 1986 202, 1993 2735 23 RU 1987 1576, 1989 40, 1995 5079 24 RU 1971 118, 1994 285, 1997 2779 25 RU 1995 5133 26 RU 1988 1590 27 RU 1996 338 28 RU 1964 836, 1984 1234, 1988 1508, 1997 2779
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale RU 2001
25. ordinanza del 3 settembre 197529 concernente le commissioni del personale
nell’Amministrazione generale della Confederazione;
26. ordinanza del 18 ottobre 199530 sull’istanza paritetica di ricorso conforme-
mente all’ordinamento dei funzionari;
27. ordinanza del 12 settembre 195831 concernente il Servizio medico del-
l’Amministrazione generale della Confederazione; 28. ordinanza del 2 dicembre 199632 sulla posizione giuridica degli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione a titolo principale e del capo del- l’armamento (Ordinanza sulla posizione giuridica);
29. ordinanza del 21 novembre 199033 concernente il Corpo degli istruttori (OI).
II Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza dell’11 agosto 199934 concernente la Commissione svizzera
di ricorso in materia d’asilo
Art. 12 cpv. 2 lett. c
2 Egli è segnatamente competente per:
c. autorizzare il personale di segretariato in virtù dell’articolo 23 della legge del 24 marzo 200035 sul personale federale (LPers) a esercitare attività ac- cessorie o cariche pubbliche;
Art. 14 Abrogato
2. Ordinanza del 30 dicembre 195836 concernente la legge sulla responsabilità
Art. 5 cpv. 1 e 4 1 L’autorità competente secondo la legge del 24 marzo 200037 sul personale federale (LPers) e le disposizioni d’esecuzione statuisce sul regresso contro un impiegato
29 RU 1975 1695, 1984 334, 1993 2772 30 RU 1995 5141, 1996 1797, 1997 2779 31 RU 1960 275, 1976 925 32 RU 1997 171 1541, 2000 2858 33 RU 1990 1943, 1992 388, 1995 113, 1996 161, 1997 13, 1999 2903, 2000 2429, 2001 34 RS 142.317 35 RS 172.220.1 36 RS 170.321 37 RS 172.220.1
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale RU 2001
(art. 7 della legge) e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato (art.
8 della legge).
4 L’impiegato che dev’essere citato in giudizio è informato per iscritto con indica- zione dei motivi. Gli è accordato il diritto di visione degli atti. Gli è inoltre stabilito un termine per presentare le sue osservazioni scritte.
Art. 7 1 La competenza di autorizzare il perseguimento penale di impiegati (art. 15 della legge) che non sono menzionati nell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 lu- glio 2001 sul personale federale (OPers)38, è data al Ministero pubblico della Con- federazione. Prima di decidere, quest’ultimo richiede il parere della direzione dell’ufficio o della relativa autorità superiore. Il Ministero pubblico della Confede- razione presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia se: a. sono interessati impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1 OPers; b. sono interessate persone di cui all’articolo 1 lettere d e f della legge; c. l’inchiesta dev’essere svolta dal Ministero pubblico della Confederazione; d. l’autorizzazione dev’essere negata; e. l’importanza particolare del caso lo richiede. 2 Quando, in virtù dell’articolo 105 della legge federale del 15 giugno 193439 sulla procedura penale, il Consiglio federale decide il perseguimento penale dell’impie- gato per un delitto politico, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.
3. Ordinanza del 9 dicembre 199640 relativa alla Commissione della parità
dei sessi
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione e la procedura della Commissio- ne peritale dell’amministrazione federale in virtù dell’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 199841 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione, ad eccezione del settore dei PF. 2 Le Ferrovie federali svizzere, la Posta Svizzera e il Consiglio dei PF istituiscono una propria commissione peritale per il loro personale.
38 RS 172.220.111.3; RU 2001 2206 39 RS 312.0 40 RS 172.327.1 41 RS 172.010.1
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale RU 2001
4. Ordinanza del 3 febbraio 199342 concernente l’organizzazione e la procedura
delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato
Art. 8 cpv. 2 2 Il rapporto di lavoro dei giudici a tempo pieno è retto dalla legge del 24 marzo 200043 sul personale federale (LPers) e dalle disposizioni d’esecuzione. L’articolo 4 capoverso 3 LPers concernente il sistema di valutazione fondato su colloqui con il collaboratore e la retribuzione corrispondente alla prestazione non è applicabile.
Art. 11 cpv. 4 4 Il rapporto di lavoro del personale delle segreterie è retto dalla legge del 24 marzo
200044 sul personale federale (LPers) e dalle disposizioni di esecuzione.
5. Ordinanza del 6 dicembre 199945 sul settore dei Politecnici federali
Art. 2 cpv. 2 e 3 Abrogati
Art. 7 Abrogato
Art. 8 cpv. 1 e 3 1 Il Consiglio dei PF è competente per tutti i provvedimenti disciplinari nei riguardi di professori.
3 Abrogato
Art. 8a Decisioni in materia di rapporti di lavoro Le decisioni di prima istanza del Consiglio dei PF in materia di rapporti di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi alla Commissione federale di ri- corso in materia di personale.
42 RS 173.31 43 RS 172.220.1 44 RS 172.220.1 45 RS 414.110.3
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale RU 2001
6. Ordinanza del 2 dicembre 199146 sulle prestazioni in caso di pensionamento
anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio
Art. 1, 2, 4-7 e 10-15 Abrogati
Gli articoli 3 e 8 sono applicabili nei limiti dell’articolo 16.
7. Ordinanza del 20 settembre 199947 concernente la durata dell’obbligo
di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito (Ordinanza sui servizi d’istruzione, OSI)
Art. 100a Promozione al grado di aiutante sottufficiale 1 I futuri sottufficiali di professione che rivestono il grado di furiere o sergente mag- giore sono promossi al grado di aiutante sottufficiale dopo aver compiuto il corso d’istruzione di base I presso la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito, senza ulteriori condizioni. Il conferimento di una funzione del grado di aiutante sottufficiale presso la truppa non è necessario. 2 Essi prestano i servizi d’istruzione delle formazioni (SIF) nei primi sette anni di funzione (modello di base) o quattro anni di funzione (modello d’eccezione) come sottufficiale superiore, di regola, in qualità di furiere o sergente maggiore dell’unità di truppa. 3 Adempiono il rimanente del totale obbligatorio di giorni di servizio in servizi d’istruzione delle formazioni come insegnanti della truppa conformemente alla loro formazione specifica di istruttore. La loro incorporazione militare si fonda sull’im- piego.
Art. 100b Promozione al grado di aiutante di stato maggiore 1 I sottufficiali di professione che rivestono il grado di aiutante sottufficiale sono promossi al grado di aiutante di stato maggiore dopo aver compiuto l’istruzione supplementare secondo le disposizioni dell’ordinanza del DDPS del 6 dicembre 199648 sulla Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito. Il conferimento di una funzione di aiutante di stato maggiore presso la truppa non è necessario.
2 La promozione ha luogo ogni volta il 1° gennaio o il 1° luglio.
3 I sottufficiali di professione promossi al grado di aiutanti di stato maggiore secon- do la presente disposizione sono di regola incorporati nella riserva di personale. Il capo delle forze terrestri disciplina i dettagli d’intesa con il comandante delle Forze aeree.
46 RS 510.24 47 RS 512.21 48 RS 512.413
Ordinanza concernente l’entrata in vigore della LPers per l’Amministrazione federale RU 2001
4 I giorni d’istruzione prestati in corsi di stato maggiore, corsi di condotta e corsi tecnici nonché nell’istruzione supplementare secondo il capoverso 1 sono computati fino a 45 giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio.
Art. 100c Assistenti degli addetti alla difesa 1 I sottufficiali di professione previsti come assistenti di un addetto alla difesa che non hanno ancora il grado di aiutante di stato maggiore, possono rivestire tale grado per il tempo in cui esercitano la loro funzione.