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AS 2001 2387

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)

Modifica del 27 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 gennaio 19971 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3 2 A partire dal 1° gennaio 2002 ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti menzionati nell’allegato 2, parte 2 (PMP), si applicano le aliquote di dazio preferen- ziali di cui nell’allegato 3. Se per determinate voci di tariffa le aliquote dell’allegato 1 sono superiori a quelle dell’allegato 3, per la corrispondente voce di tariffa sussi- ste l’attuale preferenza. 3 Entro il 1° aprile 2004 al più tardi devono essere previste nuove preferenze tariffali a favore dei PMP.

Art. 5a Delega del ricorso alla clausola preferenziale 1 Il Dipartimento federale dell’economia può prendere, per tre mesi al massimo, le misure previste dall’articolo 2 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 19812 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo per quanto concerne i prodotti dei capitoli 1, 2, 4-8, 10-12 e 15-17 della tariffa delle dogane. A tale scopo pondera i bisogni dell’agricoltura svizzera e gli interessi della politica economica esterna. 2 Per determinare se gli interessi dell’agricoltura siano lesi, l’Ufficio federale dell’a- gricoltura e il Segretariato di Stato dell’economia stabiliscono criteri comuni. 3 Se le preferenze tariffali sono sospese in virtù del capoverso 1, l’aliquota preferen- ziale applicabile ai Paesi in sviluppo menzionati nell’allegato 2 si applica per la du- rata della sospensione a tutti i PMP per quanto concerne le linee tariffali interessate. 4 Nell’ambito del suo rapporto sulle misure tariffali il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rendiconto delle misure prese in virtù del capoverso 1.

2001-1194 2387

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2001

Art. 6 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale dell’economia può sospendere tutte le preferenze tariffali concesse a un Paese beneficiario se tale Paese non fornisce la collaborazione ammi- nistrativa in materia di controllo delle prove dell’origine e di lotta contro le pratiche fraudolente prevista dall’ordinanza del 17 aprile 1996 sulle regole d’origine.

II La presente ordinanza è completata con l’allegato 3 qui annesso.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2001

Allegato 3 (art. 1 cpv. 2)

Parte 1

Preferenze supplementari in materia agricola concessi ai PMP a partire dal 1° gennaio 2002 Designazione della merce Capitolo Concessioni accordate ai PMP della tariffa doganale a partire dal 1.1.2002

Animali vivi e prodotti del regno ani- 1 10 % di riduzione rispetto male all’aliquota normale Carni e frattaglie commestibili 2 10 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Pesci e crostacei, molluschi e altri in- 3 esenti da dazio doganale vertebrati acquatici Latte e derivati del latte 4.01 a 4.06 30 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Uova di volatili 4.07 / 4.08 10 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (Miele naturale e prodotti commestibili 4.09 / 4.10 esenti da dazio doganale di origine animale) Altri prodotti di origine animale, non 5 10 % di riduzione rispetto nominati né compresi altrove all’aliquota normale Piante vive e prodotti della floricoltura 6 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Legumi, piante, radici e tuberi mange- 7 50 % di riduzione rispetto recci all’aliquota normale*; tranne fo- raggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione** Frutta commestibili, scorze di agrumi 8 50 % di riduzione rispetto o di meloni all’aliquota normale*; tranne fo- raggi secondo elenco blu: 10 % di riduzione** (Caffè, tè, mate e spezie) 9 esenti da dazio doganale Cereali 10 10 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Prodotti della macinazione; malto; 11 10 % di riduzione rispetto amidi e fecole; inulina; glutine di fru- all’aliquota normale mento Semi e frutti oleosi; semi, sementi e 12 10 % di riduzione rispetto frutti diversi; piante industriali o medi- all’aliquota normale cinali (Gomme, resine e altri succhi e estratti 13 esenti da dazio doganale vegetali) Materie da intreccio e altri prodotti di 14 50 % di riduzione rispetto origine vegetale all’aliquota normale

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2001

Designazione della merce Capitolo Concessioni accordate ai PMP della tariffa doganale a partire dal 1.1.2002

Grassi e oli animali 15.01 a 15.06, 50 % di riduzione rispetto

15.16 all’aliquota normale; tranne forag-

(-10 10 a 10 99) gi secondo elenco blu: 10 % di riduzione** Grassi e oli vegetali 15.07 a 15.15, 10 % di riduzione rispetto

15.16 all’aliquota normale

(-20 10 a 20 99) Preparazioni di carne 16.01 e 16.02 10 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (Preparazioni di pesci, crostacei, mol- 16.03 a 16.05 esenti da dazio doganale luschi e altri invertebrati) Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 17 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale; tranne forag- gi secondo elenco blu: 10 % di riduzione** Cacao e sue preparazioni 18 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Preparazioni a base di cereali, di fari- 19 50 % di riduzione rispetto ne, di amidi o di latte; prodotti della all’aliquota normale pasticceria Preparazioni di legumi o di frutta 20 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Preparazioni alimentari diverse 21 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Bevande, liquidi alcolici e aceti 22 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (più imposta sull’alcol) Residui e cascami delle industrie ali- 23 50 % di riduzione rispetto mentari all’aliquota normale; tranne forag- gi secondo elenco blu: 10 % di riduzione Tabacchi 24 50 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (più imposta sul tabacco) * Per le linee di tariffa con contingenti doganali, si applica quale aliquota di riferimento l’aliquota di dazio fuori contingente secondo la tariffa generale. ** Le nuove concessioni che saranno accordate per le linee di tariffa menzionate nell’allegato 3, parte 2, non valgono per Paesi come la Bosnia-Erzegovina e l’Albania che, in virtù dell’art. 2 dell’ordinanza sulle preferenze tariffali, sono momentaneamente assimilati ai Paesi in sviluppo meno progrediti (PMP).

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2001

Allegato 3 Parte 2

Parte 2

Preferenze tariffali concesse ai PMP in virtù dell’Allegato 3, Parte 1, che non sono valide per la Bosnia-Erzegovina e l’Albania: Designazione della merce Capitolo Voce di tariffa della tariffa doganale

Patate 7 Patate da semina 0701.1090 Patate destinate alla trasformazione 0701.9091 Patate per il consumo 0701.9099 Semi-prodotti a base de patate 7 Patate congelate 0710.1090 Miscuglio di legumi surgelati 0710.9029 Patate liofilizzate 0712.9029 Grassi e oli animali 15 1501.0018 1501.0019 1501.0028 1501.0029 1502.0091 1502.0099 1503.0091 1503.0099 1504.1010 1504.1098 1504.1099 1504.2091 1504.2099 1504.3091 1504.3099 1506.0091 1506.0099 1516.1091 1516.1099 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 17 1701.1100 1701.1200 1701.9100 1701.9991

Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2001

Negli scambi con la Bosnia-Erzegovina e l’Albania di prodotti delle voci di tariffa menzionate nell’allegato 3, rimangono applicabili le tariffe valide prima del 1° gen- naio 2002.

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