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AS 2001 2483

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Repubblica Francese sulla cooperazione transfrontaliera nella regione del Reno superiore

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Repubblica Francese sulla cooperazione transfrontaliera nella regione del Reno superiore

Concluso a Basilea il 21 settembre 2000 Entrato in vigore per la Svizzera mediante scambio di note il 1° giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo della Repubblica Francese, qui di seguito denominati «Parti», consapevoli della lunga tradizione delle attività transfrontaliere nella regione del Reno superiore, nonché dell’elevato grado di sviluppo della cooperazione tran- sfrontaliera ad essa associato, animati dal desiderio di sostenere e rafforzare ulteriormente la cooperazione tran- sfrontaliera nella regione del Reno superiore utilizzando tutti gli strumenti delle ri- spettive normative interne e di contribuire in tal modo a realizzare un’Europa vicina ai cittadini, rifacendosi allo spirito dell’Accordo fra i Governi della Confederazione Svizzera, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica Francese, firmato il 22 ottobre 19752 a Bonn, che istituisce una Commissione incaricata di esaminare e risolvere i problemi di vicinato, nell’intento di conseguire gli obiettivi della Convenzione quadro europea del 21 maggio 19803 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità ter- ritoriali (Convenzione di Madrid), nonché di facilitare alle collettività territoriali e agli enti pubblici locali nella regione del Reno superiore l’applicazione dell’Accordo firmato il 23 gennaio 19964 a Karlsruhe fra il Consiglio federale sviz- zero - che agisce in nome dei Cantoni di Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia e Giura - il Governo della Repubblica federale di Germania, il Governo della Repubblica Francese e il Governo del Gran Ducato di Lussemburgo sulla co- operazione transfrontaliera fra le collettività territoriali e enti pubblici locali (Accor- do di Karlsruhe), hanno convenuto quanto segue:

RS 0.131.21

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS 2483; RO 2483)

2 Non pubblicato nella RU.

3 RS 0.131.1

4 Non pubblicato nella RU.

2000-2533 2483

Cooperazione transfrontaliera nella regione del Reno superiore RU 2001 Accordo con la Germania e la Francia

Art. 1 (1) Le Parti istituiscono una Commissione intergovernativa per il Reno superiore (qui di seguito «Commissione»), al fine di promuovere la cooperazione transfronta- liera. (2) Il presente Accordo non si ripercuote in alcun modo sull’attività degli organismi esistenti o da istituire in virtù di accordi internazionali. (3) Il presente Accordo non pregiudica né la natura né la portata delle competenze delle autorità regionali nell’ambito della cooperazione transfrontaliera conferite loro dalle rispettive normative interne.

Art. 2 Il presente Accordo ha per oggetto la cooperazione transfrontaliera nelle seguenti regioni frontaliere del Reno superiore: – i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Giura e Soletta; – nel Baden-Württemberg: il territorio delle regioni Mittlerer Oberrhein, Süd- licher Oberrhein e i Landkreise Lörrach e Waldshut; – nella Renania-Palatinato: nella regione del Palatinato renano il territorio Palatinato-Sud con i Landkreise Südliche Weinstraße e Germersheim, non- ché la città indipendente di Landau in der Pfalz e, nella regione del Palati- nato-Ovest, il raggruppamento di Comuni di Dahner Felsenland; – la regione Alsazia.

Art. 3 (1) Per l’adempimento dei propri compiti, la Commissione si avvale di una com- missione regionale denominata «Conferenza del Reno superiore». (2) La Conferenza del Reno superiore emana il proprio regolamento interno.

Art. 4 (1) La Commissione tratta anzitutto le questioni relative alla cooperazione tran- sfrontaliera che non possono essere risolte dalla Conferenza del Reno superiore. (2) La Commissione elabora raccomandazioni all’attenzione delle Parti e, se del caso, prepara progetti di accordi. (3) In caso di necessità, la Commissione può, nell’ambito dell’applicazione dell’Ac- cordo di Karlsruhe, raccomandare ai Governi delle Parti soluzioni e, eventualmente, revisioni del trattato stesso.

Art. 5 (1) La Commissione è costituita di tre delegazioni, i cui membri sono nominati dai Governi delle singole Parti.

Cooperazione transfrontaliera nella regione del Reno superiore RU 2001 Accordo con la Germania e la Francia

(2) Ogni delegazione è costituita di al massimo otto membri, di cui una parte è al- tresì membro della Conferenza del Reno superiore. (3) Ogni delegazione può avvalersi di periti.

Art. 6 (1) La Commissione si riunisce di norma una volta all’anno sul territorio di una delle tre Parti. La Commissione si adopera per coordinare le date delle riunioni con quelle della Conferenza del Reno superiore. (2) La Commissione può istituire gruppi di lavoro. (3) Le lingue di lavoro della Commissione sono il francese e il tedesco. (4) La Commissione emana il proprio regolamento interno.

Art. 7 (1) La Commissione è correntemente informata dei lavori nonché delle decisioni adottate dalla Conferenza del Reno superiore. (2) La Commissione può incaricare la Conferenza del Reno superiore di sottoporle proposte e progetti di accordi.

Art. 8 (1) Ogni Parte notifica alle altri Parti l’adempimento delle formalità interne neces- sarie all’entrata in vigore del presente Accordo. (2) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese succes- sivo alla data in cui l’ultima Parte avrà notificato alle altre Parti l’adempimento delle formalità interne necessarie all’entrata in vigore.

Art. 9 Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato. Ogni Parte può tutta- via denunciarlo, per la fine dell’anno civile, mediante preavviso scritto di almeno sei mesi alle altre Parti.

Art. 10 Il presente Accordo sostituisce l’Accordo del 22 ottobre 19755 fra il Governo della Confederazione Svizzera, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica Fran- cese che istituisce una Commissione incaricata di esaminare e risolvere i problemi di vicinato.

5 Non pubblicato nella RU.

Cooperazione transfrontaliera nella regione del Reno superiore RU 2001 Accordo con la Germania e la Francia

Fatto il 21 settembre 2000 a Basilea in tre esemplari originali, ognuno dei quali in lingua francese e tedesca, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per il Per il Governo Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica federale della Repubblica Francese: di Germania: Franz von Däniken Klaus Bald Régis de Bélenet

Campo d’applicazione dell’Accordo al 1° giugno 2001 Stati parte Ratifica Entrata in vigore

Germania 4 aprile 2001 1° giugno 2001 Francia 8 dicembre 2000 1° giugno 2001 Svizzera 4 dicembre 2000 1° giugno 2001

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