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AS 2001 2507

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)

Modifica del 21 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi nella campicoltura è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 177 capoverso 1 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

Art. 1 cpv. 1 lett. b 1 I gestori che gestiscono un’azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domi- cilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di col- tivazione: Fr.

b. favette, piselli proteici e lupini da foraggio 1500

Art. 9 Trasformazione di semi oleosi 1 La Confederazione versa contributi per la trasformazione di semi oleosi (colza, soia e girasole).

2 Un ammontare annuo massimo di 8,5 milioni di franchi è concesso nel 2002 e nel

2003 per i contributi secondo il capoverso 1 e l’articolo 10 capoverso 4.

Art. 10 Trasformazione mediante impianti pilota e impianti di dimostrazione 1 La Confederazione versa contributi per la trasformazione di materie prime rinno- vabili, a condizione che possano essere destinate a scopi alimentari e a scopi indu- striali. I contributi sono versati soltanto agli impianti pilota e agli impianti di dimo- strazione riconosciuti dall’Ufficio federale.

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Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2001

2 Gli impianti sono considerati pilota o di dimostrazione se:

a. servono al collaudo tecnico di sistemi e permettono la raccolta di nuovi dati scientifici o tecnici; oppure b. servono a sondare il mercato e soprattutto permettono la valutazione econo- mica di un’eventuale introduzione sul mercato. 3 Le materie prime rinnovabili che servono all’alimentazione umana o degli animali non danno diritto ai contributi. Questi ultimi non sono tuttavia limitati se i sottopro- dotti derivanti dalla trasformazione sono utilizzati come alimenti per animali. 4 L’organizzazione incaricata dall’Ufficio federale assegna i contributi per la tra- sformazione di semi oleosi. 5 L’Ufficio federale assegna i contributi per la biomassa prodotta sulla superficie agricola utile (senza i semi oleosi). Il contributo massimo è di 200 franchi per hl di etanolo puro risultante o di 4 ct. per kWh di energia così prodotta.

Art. 12a Accordo di prestazioni 1 L’Ufficio federale incarica un’organizzazione (organizzazione incaricata) di asse- gnare i contributi di cui negli articoli 9 capoverso 1 e 10 capoverso 4. 2 Il mandato le è affidato per due anni con contratto scritto. L’Ufficio federale veri- fica annualmente il rispetto delle disposizioni contrattuali e l’utilizzazione dei con- tributi conformemente al capoverso 3. 3 L’organizzazione incaricata è tenuta a utilizzare i contributi in vista dell’otti- mizzazione del valore aggiunto e di una trasformazione efficiente. A questo scopo, vanno rispettate le condizioni seguenti: a. il contributo massimo è di 35 fr./100 kg di semi oleosi trasformati; b. il contributo per la trasformazione di materie prime rinnovabili negli im- pianti pilota e negli impianti di trasformazione ammonta almeno a 20 fr./100 kg di semi oleosi; c. tutti i richiedenti devono essere trattati nello stesso modo; le domande di contributi sono evase mediante decisione formale, previa consultazione delle cerchie interessate; d. l’organizzazione incaricata può riscuotere emolumenti adeguati per coprire le spese occasionate dall’esecuzione dell’accordo di prestazioni; questi emolumenti devono essere previamente approvati dal Dipartimento federale dell’economia.

Art. 13 Domande 1 Le domande per il riconoscimento di un impianto pilota o di un impianto di dimo- strazione devono essere presentate all’Ufficio federale al più tardi quattro mesi pri- ma della sollecitazione del contributo. 2 Le domande di contributi di cui all’articolo 9 capoverso 1 e all’articolo 10 capo- verso 4 devono essere presentate all’organizzazione incaricata al più tardi quattro

Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2001

mesi dopo la trasformazione dei semi oleosi. Le aziende di trasformazione devono comunicare entro il 1° aprile all’organizzazione incaricata la quantità probabile del prossimo raccolto che intendono trasformare. 3 Le domande di contributi di cui all’articolo 10 capoverso 5 devono essere presen- tate all’Ufficio federale al più tardi quattro mesi dopo la trasformazione delle mate- rie prime rinnovabili.

4 Se la domanda è incompleta o non è compilata correttamente, l’autorità compe-

tente accorda un termine supplementare di tre giorni lavorativi per la rettifica.

5 Le domande trasmesse per fax sono ammesse a condizione che l’originale perven-

ga all’Ufficio federale il giorno feriale seguente. È determinante il timbro postale o, in caso di consegna personale, la data di ricezione.

Art. 15 Notifica delle decisioni 1 Le decisioni relative ai contributi sono trasmesse all’Ufficio federale unicamente su domanda.

2 I Cantoni notificano all’Ufficio federale le decisioni su ricorso.

Art. 16 Esecuzione 1 L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza nella misura in cui tale competenza non sia affidata ai Cantoni o all’organizzazione incaricata. 2 Esso vigila sull’esecuzione da parte dei Cantoni e dell’organizzazione incaricata.

Art. 17 cpv. 4 4 Gli impianti pilota e gli impianti di dimostrazione che beneficiavano già di contri- buti al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente ordinanza del 21 settembre 2001 sono considerati impianti riconosciuti secondo l’articolo 10 sino alla fine del 2003.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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