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AS 2001 2706

Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Modifica del 24 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 4 Abrogato

Art. 37 cpv. 1 1 Il trapasso del comando o della funzione fuori del servizio dà diritto al trasporto della cassa d’ufficio. Il titolo di trasporto necessario può essere ottenuto presso l’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri.

Art. 74 cpv. 2 e 3 2 La sussistenza in pensione dev’essere adattata a quella della truppa. Essa com- prende tanto i pasti quanto le bevande non alcooliche. 3 L’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri stabilisce le indennità per la sussistenza in pensione. Esse sono di 50 franchi al massimo per persona e giorno. Devono essere pagati soltanto i pasti effettivamente serviti.

Art. 95 cpv. 4 4 In casi speciali l’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri può aumen- tare l’indennità per la camera fino a 100 franchi al massimo per persona e notte.

Art. 100 cpv. 1 1 L’indennità di pernottamento corrisponde al prezzo usuale locale di una camera, ma è di franchi 46 al massimo per persona e notte. In casi speciali l’Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri può aumentare l’indennità di pernottamento fino a 100 franchi al massimo per persona e notte.

1 RS 510.301

2706 2001-1309

Amministrazione dell’esercito RU 2001

Art. 128 Nel campo per handicappati, il servizio sanitario dell’esercito tiene, oltre alla conta- bilità della truppa, una contabilità degli ospiti. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport stabilisce quale parte del contributo degli ospiti dev’essere versata alla cassa di servizio, per la sussistenza e l’alloggio. Alla fine del servizio, l’eventuale saldo attivo della contabilità degli ospiti è versato al fondo per i campi per handicappati.

II La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2002.

24 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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