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AS 2001 2719

Ordinanza sulla segnaletica stradale

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del 28 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come se- gue:

Art. 2a Segnaletica per zone

1 I segnali di indicazione «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e

«Parcheggio contro pagamento» (4.20) come anche i segnali di prescrizione possono essere riprodotti su un cartello rettangolare bianco con la scritta «ZONA» come se- gnale per zone (2.59.1). 2 La segnaletica per zone è ammessa soltanto su strade all’interno delle località.

3 I diritti e i doveri indicati con un segnale per zone vigono dall’inizio della segna- letica per zone fino al pertinente segnale di fine della zona. Il segnale di fine della zona indica che vigono di nuovo le norme generali della circolazione. 4 Con un segnale per zone possono essere indicate al massimo tre norme del traffico.

5 I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d’in- contro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secon- darie con carattere per quanto possibile omogeneo. 6 Se, sul fondamento delle esigenze giusta l’articolo 108, il limite di velocità massi- mo è di 30 km/h su un tratto di strada principale, in caso di particolari peculiarità locali (ad es. in centri urbani o in centri storici cittadini) questo tratto può eccezio- nalmente essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h.

Art. 22a Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h Il segnale «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1) designa le strade in quartieri o in zone residenziali su cui bisogna condurre in modo partico- larmente prudente e riguardoso. La velocità massima è di 30 km/h.

Art. 22b Zona d’incontro 1 Il segnale «Zona d’incontro» (2.59.5) designa le strade in quartieri residenziali o commerciali su cui i pedoni possono utilizzare l’intera area di traffico. Questi hanno

1 RS 741.21

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Segnaletica stradale. O RU 2001

la precedenza rispetto ai conducenti di veicoli, tuttavia non devono ostacolare inu- tilmente i veicoli.

2 La velocità massima è di 20 km/h.

3 Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali e da demarcazio- ni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.

Art. 22c Zona pedonale 1 Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni. Se, eccezionalmente, è am- messo un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo d’uomo; i pedoni hanno la precedenza. 2 Il parcheggio è permesso soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazio- ni. Per il deposito di velocipedi vigono le prescrizioni generali sul parcheggio.

Art. 32 cpv. 1 e 5

5 Abrogato

Art. 43 Abrogato

Art. 52 cpv. 5 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 56, rubrica e cpv. 4 Numerazione delle strade, raccordi e ramificazioni 4 La «Tavoletta numerata per raccordi» (4.59) e la «Tavoletta numerata per ramifica- zioni» (4.59.1) presentano un simbolo nero e un numero di colore nero su fondo bianco; esse indicano i raccordi rispettivamente le ramificazioni su autostrade e se- miautostrade. Il DATEC fissa i numeri d’intesa con i Cantoni ed emana le istruzioni concernenti l’aspetto e il collocamento delle tavolette numerate.

Art. 72 cpv. 3 3 Sulla carreggiata possono essere apposte indicazioni di direzione come anche le iscrizioni previste nella presente ordinanza. Il DATEC può inoltre prevedere demar- cazioni speciali, segnatamente per rendere più espliciti i segnali o per segnalare pe- culiarità locali.

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Art. 108 cpv. 5 lett. e, nonché cpv. 6

5 Sono permesse le seguenti deroghe alle limitazioni generali della velocità:

e. all’interno delle località con segnaletica per zone: 30 km/h giusta l’artico- lo 22, rispettivamente 20 km/h giusta l’articolo 22b. 6 Il DATEC disciplina i particolari quanto al modo di fissare le deroghe alle limita- zioni generali della velocità. Fissa le esigenze relative alla morfologia, alla segnale- tica e alla demarcazione per le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e per le zone d’incontro.

II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie 1 La «Tavoletta numerata per raccordi» (4.59) e la «Tavoletta numerata per ramifica- zioni» (4.59.1) devono essere collocate entro il 31 dicembre 2003. 2 Le zone con limite di velocità massimo di 40 km/h secondo il diritto previgente devono essere abrogate entro il 31 dicembre 2003 oppure sostituite con un’altra norma del traffico. 3 Per le strade residenziali segnalate secondo il diritto previgente i segnali «Zona d’incontro» (2.59.5) e «Fine della zona d’incontro» (2.59.6) devono essere collocati al più tardi entro il 31 dicembre 2003.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

28 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1

Dimensioni dei segnali e delle demarcazioni (art. 102 cpv. 1)

N. II 7, III 5, IV lett. B 3 e 6b

II. Segnali di prescrizione

2.59.3 e 2.59.5

– Larghezza 50 cm risp. 70 cm3 – Altezza 70 cm risp. 50 cm3

3 In casi speciali, può essere collocato il segnale

formato 70/100 cm risp. 100/70 cm.

III. Segnali di precedenza

5. Abrogato

IV. Segnali di indicazione B. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie

3. Indicatori di direzione avanzati La parte più lunga non deve superare 160 cm

(4.36 a 4.40, 4.53, 4.54) per il formato normale e 120 cm per il formato piccolo; la parte più corta corrisponde di regola a ¾ della parte più lunga. L’altezza dei caratteri è di 21 cm per il formato normale e di 14 cm per il formato piccolo.

6. Tavolette numerate Per quanto concerne l’aspetto e le dimensioni si

b. Tavolette numerate per le strade applicano le istruzioni del DATEC. europee (4.56) Tavolette numerate per le auto- strade e le semiautostrade (4.58) Tavoletta numerata per raccordi (4.59) Tavoletta numerata per ramifica- zioni (4.59.1)

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Allegato 2

Figure dei segnali e delle demarcazioni (art. 1 cpv. 3)

N. 2 lett. b, 3 e 4 lett. b

2. Segnali di prescrizione (art. 2a, 16-34 e 69)

b. Prescrizioni per i veicoli in movimento e limitazioni del parcheggio (art. 2a e 22-32)

2.59.1 Segnale per zone (ad es. limite di 2.59.2 Fine del segnale per zone

velocità massimo di 30 km/h) (ad es. limite di velocità massimo (art. 2a e 22a) di 30 km/h) (art. 2a)

2.59.3 Zona pedonale 2.59.4 Fine della zona pedonale

(art. 2a e 22c) (art. 2a)

2.59.5 Zona d’incontro 2.59.6 Fine della zona d’incontro

(art. 2a e 22b) (art. 2a)

3.11 e 3.12

Abrogati

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4. Segnali di indicazione

(art. 44-62 e art. 84-91)

b. Indicazione della direzione sulle strade principali e sulle strade secondarie

4.59 Tavoletta numerata per raccordi 4.59.1 Tavoletta numerata per ramifica-

(art. 56) zioni (art.56)

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