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AS 2001 294

Ordinanza sulla promozione dell'aiuto agli invalidi

Ordinanza del DFI sulla promozione dell’aiuto agli invalidi

del 22 dicembre 2000

Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 106 capoverso 4, 108 quater e 109 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) nonché il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 2 febbraio 2000 2 dell’OAI, ordina:

Art. 1 Sussidi per le spese d’esercizio ai laboratori per l’occupazione permanente di invalidi L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) regola il modo di cal- colare i sussidi per le spese d’esercizio dei posti di lavoro decentralizzati dei labo- ratori conformemente all’articolo 106 capoverso 4 OAI.

Art. 2 Sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi L’Ufficio federale stabilisce il modo di calcolo e l’importo dei sussidi conforme- mente agli articoli 108quater e 109 capoverso 3 OAI.

Art. 3 Disposizione transitoria L’Ufficio federale stabilisce le condizioni per l’assegnazione del supplemento per l’assunzione di invalidi nelle organizzazioni per gli anni 2001-2003 e il relativo im- porto.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss

RS 831.201.813 1 RS 831.201 2 RU 2000 1199

294 2000-2725