AS 2001 3032
Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura autunnale 2001
Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura autunnale 2001
del 29 novembre 2001
Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 3 e 5 dell’ordinanza del 7 luglio 19711 sull’utilizzazione della lana di pecora indigena, ordina:
Art. 1 Per la lana di pecora non lavata, della tosatura autunnale 2001, l’ammontare del contributo federale è stabilito come segue:
Qualità il kg fr.
di colore unitario, senza resti 2.30 di colore unitario, con resti 2.30 di colore miscelato, senza resti 2.00 di colore miscelato, con resti 1.70
Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 14 dicembre 2001.
29 novembre 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
RS 916.361.2 1 RS 916.361
3032 2001-2590