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AS 2001 3032

Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura autunnale 2001

Ordinanza che fissa i contributi versati dalla Confederazione per la lana indigena della tosatura autunnale 2001

del 29 novembre 2001

Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 3 e 5 dell’ordinanza del 7 luglio 19711 sull’utilizzazione della lana di pecora indigena, ordina:

Art. 1 Per la lana di pecora non lavata, della tosatura autunnale 2001, l’ammontare del contributo federale è stabilito come segue:

Qualità il kg fr.

di colore unitario, senza resti 2.30 di colore unitario, con resti 2.30 di colore miscelato, senza resti 2.00 di colore miscelato, con resti 1.70

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 14 dicembre 2001.

29 novembre 2001 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

RS 916.361.2 1 RS 916.361

3032 2001-2590