AS 2001 3044
Ordinanza concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Ordinanza sulle organizzazioni affiliate)
Ordinanza concernente le organizzazioni affiliate alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Ordinanza sulle organizzazioni affiliate)
del 29 agosto 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge federale del 23 giugno 20001 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA) può concludere
contratti d’affiliazione con organizzazioni particolarmente vicine alla Confederazio- ne. 2 Sono considerate particolarmente vicine alla Confederazione in particolare le or- ganizzazioni: a. che sono state fondate o cofondate dalla Confederazione; b. alle quali la Confederazione contribuisce finanziariamente con una parteci- pazione al capitale o alle spese d’esercizio; c. che espletano compiti sovrani della Confederazione; oppure d. che rappresentano interessi professionali del personale della Confederazio- ne.
Art. 2 Persone da assicurare 1 In caso di affiliazione a PUBLICA, il datore di lavoro è tenuto per principio ad assicurare presso PUBLICA tutti i suoi impiegati. 2 In casi eccezionali e motivati, PUBLICA può, nel contratto di affiliazione, esclu- dere dall’assicurazione presso PUBLICA determinate persone o categorie di persone del datore di lavoro.
Art. 3 Affiliazione a PUBLICA
1 Le organizzazioni si affiliano a PUBLICA mediante contratto scritto.
2 Per essere giuridicamente vincolante, il contratto necessita dell’approvazione del Consiglio federale.
RS 172.222.011 1 RS 172.222.0
3044 2001-1462
Ordinanza sulle organizzazioni affiliate RU 2001
Art. 4 Contenuto ed effetti del contratto di affiliazione 1 Il contratto di affiliazione assoggetta l’organizzazione affiliata alle disposizioni in vigore a PUBLICA. Il contratto di affiliazione concretizza i diritti e i doveri dell’organizzazione affiliata. 2 Nel contratto di affiliazione l’organizzazione affiliata definisce in particolare:
a. se assicura il proprio personale contro l’invalidità professionale; b. se e in quale misura le rendite sono indicizzate; c. se partecipa a eventuali agevolazioni d’interesse su prestiti ipotecari.
3 Nel contratto d’affiliazione sono stabiliti i piani assicurativi prescelti.
4 Simultaneamente all’entrata in vigore del contratto di affiliazione, le risorse neces- sarie a coprire gli obblighi passano, come da contratto di assunzione degli obblighi, dall’istituto di previdenza a PUBLICA.
Art. 5 Obbligo d’informare L’organizzazione affiliata informa senza indugio e in modo veridico ed esaustivo i propri impiegati e beneficiari di rendita sui diritti e doveri derivanti dal contratto di affiliazione.
Art. 6 Scioglimento del contratto d’affiliazione 1 Il contratto d’affiliazione può essere disdetto da ognuna delle parti per la fine di un anno civile con un preavviso di dodici mesi. 2 Se lo scioglimento è deciso da PUBLICA, per essere giuridicamente vincolante la disdetta necessita dell’autorizzazione del Consiglio federale.
Art. 7 Rappresentanza nella Commissione della Cassa di PUBLICA 1 Le organizzazioni affiliate costituiscono un circondario elettorale e hanno diritto di delegare nell’organo paritetico di PUBLICA un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei dipendenti. 2 Le persone attive assicurate hanno il diritto di partecipare all’elezione del rappre- sentante degli assicurati nella Commissione della Cassa di PUBLICA.
3 L’ordinanza sulla Commissione della Cassa pensioni della Confederazione
PUBLICA disciplina i particolari.
Art. 8 Cassa di previdenza
1 Ogni organizzazione affiliata istituisce una propria cassa di previdenza.
2 Su loro richiesta, PUBLICA può istituire una cassa di previdenza comune per più organizzazioni affiliate, sempreché tra esse esista un legame economico sufficiente.
Ordinanza sulle organizzazioni affiliate RU 2001
Art. 9 Spese amministrative 1 Le spese amministrative di ciascuna cassa di previdenza sono poste a carico delle organizzazioni affiliate corrispondenti.
2 Gli statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA disciplinano i
particolari.
Art. 10 Ammortamento del disavanzo
1 L’organizzazione che passa dall’attuale Cassa pensioni della Confederazione a
PUBLICA assume e ammortizza in modo proporzionale il disavanzo esistente al momento del passaggio. Conformemente all’articolo 26 capoverso 1 della legge sulla CPC, la Confederazione assume la parte del disavanzo dovuta esclusivamente all’introduzione della legge sul libero passaggio. 2 L’organizzazione estingue il suo debito entro otto anni dal passaggio dall’attuale Cassa pensioni della Confederazione a PUBLICA, al più tardi tuttavia al momento dello scioglimento del contratto d’affiliazione.
Art. 11 Assunzione del disavanzo da parte della Confederazione 1 La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito di un’or- ganizzazione affiliata secondo l’articolo 26 capoverso 4 della Legge sulla CPC se: a. quest’organizzazione è particolarmente vicina alla Confederazione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2; b. il pagamento del disavanzo entro i termini di ammortamento secondo l’arti- colo 10 capoverso 2 ne pregiudica l’esistenza; e c. la Confederazione ha interesse che continui a esistere. 2 Il Consiglio federale decide su richiesta del Dipartimento federale delle finanze.
Art. 12 Disposizioni transitorie 1 Le organizzazioni affiliate all’attuale Cassa pensioni della Confederazione hanno diritto di affiliarsi a PUBLICA indipendentemente dal fatto che adempiano le condi- zioni della presente ordinanza. 2 PUBLICA riprende, immutato, l’effettivo di beneficiari di rendita delle organizza- zioni uscenti rimasto presso l’attuale Cassa pensioni della Confederazione e di orga- nizzazioni che sono passate dall’attuale Cassa pensioni della Confederazione a PUBLICA.
Ordinanza sulle organizzazioni affiliate RU 2001
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2001.
29 agosto 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz