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AS 2001 3152

Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza sui precursori, OPrec)

Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza sui precursori, OPrec)

Modifica del 17 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 maggio 19961 sui precursori è modificata come segue: Sostituzione di termini Negli articoli 8, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31 il termine «Ufficio federale» è sostituito con «Istituto», con conseguente adeguamento della forma grammaticale. Negli articoli 2, 5, 6, 7, 26, 31 il termine «legge» è sostituito con «LStup», con con- seguente adeguamento della forma grammaticale.

Ingresso visti gli articoli 30 e 31 della legge del 3 ottobre 19512 sugli stupefacenti (LStup),

Art. 2 cpv. 2

2 Non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza:

a. i precursori in quantità inferiore ai 10 grammi per anno civile e per impresa (escluso l’acido lisergico); b. le altre sostanze chimiche in quantità, per anno civile, inferiori a:

50 kg per l’acetone

100 kg per l’acido cloridrico

100 kg per l’acido solforico

20 kg per l’anidride acetica

20 kg per il dietiletere

50 kg per il metiletilchetone

5 kg per il potassio permanganato

50 kg per il toluolo

c. i precursori contenuti in preparati farmaceutici o miscele e che non possono esserne estratti in modo semplice. In caso di dubbio decide l’Istituto.

3152 2001-1306

Ordinanza sui precursori RU 2001

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: Stralciare: Ufficio Ufficio federale della sanità pubblica Aggiungere: Istituto Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Sostanze chimiche Termine generale per i considerate precursori e le altre sostan- ze chimiche

Art. 4 Elenchi L’Istituto allestisce e pubblica l’elenco: a. dei precursori; b. delle altre sostanze chimiche; c. dei Paesi bersaglio per i quali per l’esportazione di altre sostanze chimiche è necessaria un’autorizzazione conformemente all’articolo 23.

Art. 6 cpv. 1 e 2 1 Le ditte e le persone che non hanno il diritto di commerciare stupefacenti ma in- tendono commerciare precursori, devono chiedere all’Istituto l’autorizzazione previ- sta dall’articolo 3 capoverso 1 LStup e fornire le indicazioni e i documenti seguenti: a. 1. società con o senza personalità giuridica: – designazione della ditta, – nome e cognome del responsabile del commercio dei precursori; oppure

2. persone fisiche: nome e cognome;

b. domicilio d’affari (indirizzo); c. iscrizione nel registro di commercio; d. attività della ditta (tipo di commercio); e. designazione dei precursori, se l’autorizzazione non deve valere per tutti; f. nome e funzione del responsabile del commercio; g. attestato delle sue conoscenze professionali; h. estratto del suo casellario giudiziale.

2 Il responsabile del commercio dei precursori deve:

a. possedere un titolo scientifico o un diploma riconosciuto. L’Istituto può ri- conoscere come sufficienti altri diplomi rilasciati da un’università svizzera o estera se ha potuto provare, con un mezzo adeguato, che il titolare dispone delle conoscenze necessarie in materia di precursori;

Ordinanza sui precursori RU 2001

b. essere proprietario o comproprietario dell’azienda oppure essere in rapporto contrattuale d’impiego con la ditta.

Art. 8 cpv. 3 3 La contabilità relativa alla fabbricazione, alla lavorazione e al commercio interna- zionale è chiusa entro la fine dell’anno civile. Il risultato è comunicato all’Istituto in forma prescritta o in un’altra forma da esso approvata.

Art. 11 cpv. 2 e 3 2 In presenza di fatti che fanno sospettare un abuso, il titolare del diritto di commer- ciare procede agli accertamenti necessari, se del caso unitamente all’associazione professionale o di categoria interessata, e ne informa immediatamente l’autorità di controllo competente. In tal caso la merce può essere fornita soltanto se gli accerta- menti dell’autorità rivelano che il sospetto era infondato. 3 Se il sospetto di abuso appare fondato, le autorità cantonali informano immediata- mente l’Istituto. Quest’ultimo riunisce le informazioni e le trasmette all’Ufficio cen- trale per la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti presso l’Ufficio federale di polizia (art. 29 LStup).

Art. 12 cpv. 2 2 In casi giustificati, le autorità competenti possono prescrivere ulteriori misure di sicurezza.

3 L’Istituto può rilasciare un’autorizzazione per una sola importazione o esportazio- ne. Può concedere inoltre autorizzazioni generali d’importazione o esportazione, nella misura in cui queste siano accettate dai Paesi di destinazione o di provenienza. Queste autorizzazioni possono riferirsi a parecchie sostanze. 4 L’Istituto trasmette ogni volta copia dell’autorizzazione all’autorità competente del Paese d’importazione o d’esportazione. 4bis Dopo ogni importazione effettuata in base a un’autorizzazione unica, il destina- tario comunica all’Istituto, entro un termine massimo di 30 giorni, la consegna della merce, indicando la quantità ricevuta e il corrispondente numero dell’autorizzazione dell’Istituto.

Art. 14 Autorizzazione unica d’importazione

1 La domanda contiene le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo del fornitore; b. nome e indirizzo del destinatario; c. designazione del precursore o dei precursori con il CASRN e la quantità.

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2 L’autorizzazione unica è valida per un periodo massimo di tre mesi e non è cedi- bile.

Art. 15 Autorizzazione generale d’importazione

1 La domanda contiene le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo del fornitore; b. nome e indirizzo del destinatario; c. designazione del precursore o dei precursori con il CASRN. 2 L’autorizzazione generale d’importazione è valida sino alla fine dell’anno civile in corso e non è cedibile. 3 Il titolare dell’autorizzazione si impegna a comunicare ogni anno all’Istituto i quantitativi importati.

Art. 16 Autorizzazione unica d’esportazione 1 L’autorizzazione unica d’esportazione è rilasciata se il richiedente presenta l’autorizzazione d’importazione o un documento equivalente del Paese di destina- zione. Se dubita dell’autenticità dell’autorizzazione d’importazione, l’Istituto proce- de ai necessari accertamenti. 2 L’autorizzazione unica è valida per un periodo massimo di tre mesi e non è cedi- bile. Essa è valida al massimo fino alla scadenza dell’autorizzazione d’importazione del Paese di destinazione.

Art. 17 Autorizzazione generale d’esportazione 1 L’autorizzazione generale d’esportazione è rilasciata se il richiedente presenta l’autorizzazione d’importazione o un documento equivalente del Paese di destina- zione. Se dubita dell’autenticità dell’autorizzazione d’importazione, l’Istituto proce- de ai necessari accertamenti. 2 L’autorizzazione generale d’esportazione è valida sino alla fine dell’anno civile in corso e non è cedibile. Essa è valida al massimo fino alla scadenza dell’autorizza- zione d’importazione del Paese di destinazione. 3 Il titolare dell’autorizzazione si impegna a comunicare ogni anno all’Istituto i quantitativi esportati.

Art. 18 cpv. 1 1 Il transito di precursori è permesso se la persona abilitata a disporne può provare che la spedizione verso il Paese di destinazione è conforme alle prescrizioni del Pae- se di provenienza.

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Art. 21 cpv. 2 2 L’Istituto prende in custodia gli invii trattenuti dalle autorità doganali e ne informa il proprietario nonché l’autorità cantonale e l’autorità competente del Paese d’importazione o d’esportazione. Se sussistono sospetti fondati, esso può sequestra- re le merci e ordinarne l’utilizzazione o la distruzione.

Art. 26 cpv. 2 e 3 2 In presenza di fatti che fanno sospettare un abuso, chi commercia altre sostanze chimiche procede agli accertamenti necessari, se del caso unitamente all’associa- zione professionale o di categoria interessata, e ne informa immediatamente l’auto- rità di controllo competente. In tal caso la merce può essere fornita soltanto se gli accertamenti dell’autorità rivelano che il sospetto era infondato. 3 Se il sospetto di abuso appare fondato, le autorità cantonali informano immediata- mente l’Istituto. Quest’ultimo riunisce le informazioni e le trasmette all’Ufficio cen- trale per la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti presso l’Ufficio federale di polizia (art. 29 LStup).

Art. 27 Controllo da parte dell’Istituto 1 L’Istituto promuove la collaborazione tra le autorità competenti per il controllo dei precursori e delle altre sostanze chimiche. Si adopera ai fini dello scambio reciproco di informazioni e dell’esecuzione dei compiti di controllo previsti. 2 Fornisce alle autorità cantonali competenti, all’inizio dell’anno, un elenco esausti- vo di tutte le ditte e le persone autorizzate esclusivamente a fabbricare, lavorare, commerciare o utilizzare precursori giusta l’articolo 5 lettera e. Comunica loro senza indugio qualsiasi modifica dell’elenco. 3 Emana direttive al fine di garantire l’uniformità nella prassi delle ispezioni.

4 Può sostituirsi alle autorità cantonali competenti se queste non sono in grado di effettuare il controllo sugli aventi diritto figuranti nell’elenco giusta l’articolo 5 let- tere a, d ed e. 5 Controlla, in collaborazione con l’Amministrazione delle dogane, il rispetto delle disposizioni sull’importazione, l’esportazione e il transito di precursori nonché sull’esportazione delle altre sostanze chimiche nei Paesi bersaglio. 6 Nel caso di sospetto di irregolarità in relazione con le sostanze chimiche conside- rate, può incaricare l’autorità cantonale competente di effettuare controlli particolari. 7 Può prelevare gratuitamente campioni di prodotti che potrebbero contenere precur- sori soggetti al controllo per effettuare delle analisi. Rilascia una ricevuta al pro- prietario. 8 È autorizzato a controllare in qualsiasi momento le sostanze chimiche considerate che si trovano in un deposito doganale o di transito e a prendere provvedimenti in caso di irregolarità. Può incaricare del controllo le autorità cantonali competenti.

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Art. 28 Controllo da parte delle autorità cantonali

1 Le autorità cantonali competenti controllano il commercio di sostanze chimiche

figuranti nell’elenco.

2 Le autorità cantonali possono prelevare gratuitamente campioni di prodotti che

potrebbero contenere precursori soggetti al controllo per effettuare delle analisi. Ri- lasciano una ricevuta al proprietario.

Art. 28a Scambio elettronico di documenti Previo consenso dell’organizzazione internazionale delle Nazioni Unite «Internatio- nal Narcotics Control Board» (INCB) e dell’«United Nations Drug Control Pro- gramme» (UNDCP), competenti per il controllo degli stupefacenti, delle autorità competenti dei Paesi interessati nonché della Direzione generale delle dogane, l’Istituto può consentire lo scambio di documenti per via elettronica sempre che la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.

Art. 28b Infrazioni Nel corso di inchieste avviate contro un richiedente a causa di infrazioni a disposi- zioni della presente ordinanza, l’Istituto o l’autorità cantonale competente può so- spendere l’ulteriore rilascio di autorizzazioni fino al giudizio finale.

Art. 30 Emolumenti L’Istituto stabilisce gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni conformemente alla presente ordinanza.

Titolo prima dell’art. 31a Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 31a Disposizioni transitorie 1 Conformemente all’articolo 95 capoverso 5 della legge del 15 dicembre 20003 su- gli agenti terapeutici, le autorizzazioni rilasciate dai Cantoni prima del 1° gennaio

2002 rimangono valide.

2 Dal 1° gennaio 2002 l’Istituto è competente per le modifiche delle autorizzazioni di cui al capoverso 1. L’Istituto e le autorità cantonali disciplinano la trasmissione reciproca di docu- menti risultanti dalle modifiche delle competenze intervenute il 1° gennaio 2002.

3 RS 812.21; RU 2001 2790

Ordinanza sui precursori RU 2001

Titolo prima dell’art. 32 Abrogato

Art. 32 rubrica Entrata in vigore

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

17 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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