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AS 2001 3169

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 14 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 49a cpv. 2 L’istituto di previdenza definisce altresì le regole che intende applicare nell’eser- cizio dei suoi diritti d’azionista.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.441.1

2001-2159 3169