AS 2001 3169
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 14 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 49a cpv. 2 L’istituto di previdenza definisce altresì le regole che intende applicare nell’eser- cizio dei suoi diritti d’azionista.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.441.1
2001-2159 3169