AS 2001 326
Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali da semina, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali da semina e di alimenti per animali)
Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali da semina, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull’importazione di cereali da semina e di alimenti per animali)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di cereali da semina e di ali- menti per animali è modificata come segue:
Titolo Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali)
Art. 2a Contingente doganale di grano duro 1 La ripartizione del contingente doganale n. 26 (grano duro) non è disciplinata.
2 È autorizzato a importare grano duro all’aliquota del contingente doganale chi di- spone di un permesso generale di importazione dell’Ufficio fiduciario dei detentori svizzeri di scorte obbligatorie di cereali (USSOC) giusta l’articolo 8 della legge dell’8 ottobre 1982 2 sull’approvvigionamento del Paese. 3 Il grano duro importato all’aliquota del contingente doganale deve servire a fabbri- care in media, nel corso di un trimestre civile, almeno il 64 per cento di prodotti della macinazione. I prodotti della macinazione devono essere utilizzati come semo- lino da cucina per l’alimentazione umana o come friscello per la fabbricazione di paste alimentari; il friscello deve essere utilizzato in media, nel corso di un trimestre civile, nella misura almeno del 96 per cento per la fabbricazione di paste alimentari. 4 Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire grano duro importato all’aliquota del contingente doganale solo alle persone che si sono impegnate nei confronti dell’Amministrazione federale delle dogane a rispettare i requisiti di cui al capoverso 3.
326 2000-2596
Ordinanza sull’importazione di cereali da semina e di alimenti per animali RU 2001
Art. 2b Contingente doganale di cereali panificabili 1 Il contingente doganale di cereali panificabili (contingente doganale n. 27) è asse- gnato mediante vendita all’asta. 2 È autorizzato a partecipare alla vendita all’asta e a importare cereali panificabili chi dispone di un permesso generale di importazione dell’USSOC giusta l’articolo 8 della legge dell’8 ottobre 1982 3 sull’approvvigionamento del Paese. 3 L’Ufficio federale può mettere all’asta il contingente doganale in più parti scaglio- nate cronologicamente. 4 La quota del contingente doganale assegnata a ogni offerente ammonta al massimo al 20 per cento della parte del contingente doganale messo all’asta. 5 L’Ufficio federale determina il periodo durante il quale i cereali panificabili asse- gnati possono essere importati.
1bis L’azienda di trasformazione che non rispetta le rese stabilite nell’articolo 2a ca- poverso 3 è tenuta al pagamento posticipato del dazio sulla differenza rispetto alla resa minima secondo l’aliquota di dazio della voce di tariffa 1001.1039 applicabile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si prelevano le aliquote di dazio più elevate applicabili nel corso del relativo trimestre civile. 1ter L’azienda di trasformazione che, per motivi qualitativi, non raggiunge le rese stabilite nell’articolo 2a capoverso 3 è tenuta al pagamento posticipato del dazio sulla differenza rispetto alla resa minima secondo l’aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0031 applicabile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si prelevano le aliquote di dazio più ele- vate applicabili nel corso del relativo trimestre civile.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 531