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AS 2001 329

Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero (Ordinanza sullo zucchero)

Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero (Ordinanza sullo zucchero)

Modifica del 10 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sullo zucchero è modificata come segue:

Art. 1 Produzione di zucchero

1 Gli «Zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA» (ZAF) producono annualmente un

minimo di 120 000 tonnellate e un massimo di 185 000 tonnellate di zucchero da barbabietole da zucchero indigene. Inoltre, gli ZAF possono produrre 2000 tonnel- late al massimo di zucchero da barbabietole coltivate biologicamente. 2 Le quantità massime possono essere superate soltanto in ragione di fluttuazioni del raccolto. La produzione in eccesso rispetto alle quantità massime deve essere ripor- tata all’anno successivo o utilizzata al di fuori del mandato di trasformazione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001.

10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.114.11

2000-2598 329

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