AS 2001 329
Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero (Ordinanza sullo zucchero)
Ordinanza concernente la coltivazione e la trasformazione di barbabietole da zucchero (Ordinanza sullo zucchero)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sullo zucchero è modificata come segue:
Art. 1 Produzione di zucchero
1 Gli «Zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA» (ZAF) producono annualmente un
minimo di 120 000 tonnellate e un massimo di 185 000 tonnellate di zucchero da barbabietole da zucchero indigene. Inoltre, gli ZAF possono produrre 2000 tonnel- late al massimo di zucchero da barbabietole coltivate biologicamente. 2 Le quantità massime possono essere superate soltanto in ragione di fluttuazioni del raccolto. La produzione in eccesso rispetto alle quantità massime deve essere ripor- tata all’anno successivo o utilizzata al di fuori del mandato di trasformazione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.114.11
2000-2598 329