AS 2001 3307
Ordinanza 3 sul codice penale svizzero
Ordinanza 3 sul Codice penale svizzero (OCP 3)
Modifica del 19 dicembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 3 del 16 dicembre 19851 sul Codice penale svizzero è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre
2006.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 311.03
2001-2754 3307