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AS 2001 3307

Ordinanza 3 sul codice penale svizzero

Ordinanza 3 sul Codice penale svizzero (OCP 3)

Modifica del 19 dicembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 3 del 16 dicembre 19851 sul Codice penale svizzero è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre

2006.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 311.03

2001-2754 3307