AS 2001 3308
Legge federale sulla procedura penale
Legge federale sulla procedura penale
Modifica del 22 dicembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 19981, decreta:
I La legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale è modificata come se- gue:
Ingresso ... visti gli articoli 106, 112 e 114 della Costituzione federale3, ...
Art. 1 cpv. 2 2 È fatta salva la giurisdizione penale delle autorità cantonali incaricate da una legge federale o da una decisione del procuratore generale della Confederazione di giudi- care le cause di diritto penale federale, come pure la giurisdizione penale dell’Am- ministrazione federale secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo4.
Art. 11 La Camera d’accusa esercita la vigilanza sul procuratore generale nella sua funzione di capo della polizia giudiziaria, nonché sulle indagini di polizia giudiziaria e sull’istruzione preparatoria. Decide inoltre sui reclami presentati contro il procurato- re generale e contro il giudice istruttore, nonché sull’ammissione dell’accusa davanti alle Corti penali della Confederazione.
Art. 14 cpv. 1 1 Il Ministero pubblico della Confederazione è sottoposto amministrativamente alla vigilanza del Consiglio federale.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454]: art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 4 RS 313.0; RU 2001 3313 )
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Procedura penale. LF RU 2001
Art. 16 cpv. 1 primo periodo, 2 primo periodo e 4
1 Il procuratore generale può farsi rappresentare dai sostituti. ...
2 Per ciascuna regione linguistica il Consiglio federale designa uno o più rappresen- tanti del procuratore generale; quest’ultimo può incaricarli di sostenere l’accusa nel dibattimento o già nell’istruzione preparatoria. ... 4 Il procuratore generale e i suoi sostituti e rappresentanti adempiono i compiti indi- pendentemente da istruzioni dell’autorità di nomina. Nella loro attività, anche gli in- caricati speciali nonché i rappresentanti di cui ai capoversi 2 e 3 non sono vincolati a istruzioni del procuratore generale.
Art. 17 cpv. 1 e 3 1 La polizia giudiziaria è diretta dal procuratore generale e sottostà all’alta vigilanza della Camera d’accusa del Tribunale federale. 3 Di regola, la polizia giudiziaria della Confederazione opera di concerto con le au- torità di polizia competenti dei Cantoni. In ogni singolo caso dà loro notizia delle sue indagini non appena lo scopo e lo stadio dell’inchiesta lo consentano.
Art. 35 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Il procuratore generale e il giudice lo rendono attento su siffatto diritto all’inizio del primo interrogatorio.
Art. 37 cpv. 1 1 Durante l’istruzione preparatoria, il difensore d’ufficio è nominato dal giudice istruttore; durante la procedura delle indagini, dal procuratore generale.
Art. 38 1 L’indennità al difensore d’ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale (art. 106) o dal giudice istruttore (art. 121). 2 I costi dell’indennità al difensore d’ufficio sono a carico della cassa federale.
Art. 45 n. 1 Sono competenti ad emettere l’ordine di arresto: 1. prima dell’istruzione preparatoria, il procuratore generale e le autorità com- petenti in virtù del diritto cantonale; essi devono conformarsi alle prescri- zioni della presente legge;
Art. 47 1 L’imputato arrestato è tradotto senza indugio dinanzi all’autorità che ha emesso l’ordine di arresto; dev’essere interrogato sui fatti entro le 24 ore dopo l’arresto.
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2 Qualora persistesse un motivo dell’arresto, il procuratore generale ordina senza in- dugio la comparizione dell’imputato dinanzi all’autorità giudiziaria cantonale com- petente per statuire sull’arresto, oppure dinanzi al giudice istruttore federale e pre- senta domanda di conferma dell’arresto. Se l’ordine di arresto è stato emesso dal giudice istruttore federale, quest’ultimo procede conformemente al capoverso 3. 3 Dopo la comparizione, l’autorità giudiziaria interroga senza indugio l’imputato. Offre a quest’ultimo l’opportunità di confutare il sospetto nei suoi confronti e i mo- tivi dell’arresto. Se l’imputato non è ancora assistito da un difensore e risulta indi- gente, l’autorità giudiziaria decide, su richiesta, circa la designazione di un difensore d’ufficio nella procedura di arresto. 4 L’autorità giudiziaria decide entro 48 ore dalla comparizione circa il prosegui- mento o la fine del carcere preventivo. Essa comunica per scritto la decisione agli interessati e ne indica sommariamente i motivi, anche se la decisione è già stata no- tificata verbalmente. 5 L’imputato arrestato è senza indugio reso attento al diritto di designare un difenso- re (art. 35 segg.), di domandare in ogni tempo di essere messo in libertà (art. 52) e, a condizione che non vi si oppongano gli interessi irrinunciabili dell’indagine, di av- vertire la famiglia o altre persone di riferimento.
Art. 51 cpv. 2 e 3 2 Se intende mantenere oltre 14 giorni il carcere preventivo ordinato in applicazione dell’articolo 44 numero 2, il giudice istruttore, prima della scadenza di questo ter- mine, deve presentare alla Camera d’accusa la richiesta di proroga dell’arresto. 3 Le presenti disposizioni si applicano anche nella procedura delle indagini per ogni carcere preventivo ordinato esclusivamente a causa di pericolo di collusione (art. 44 n. 2).
Art. 65 cpv. 1 terzo periodo e cpv. 2 1 ... Parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumi- bilmente a confisca. 2 Trattandosi di fondi, alle stesse condizioni può essere ordinato un blocco del regi- stro fondiario; il blocco è iscritto nel registro fondiario.
Art. 88ter 1 Il procuratore generale può interrogare i testimoni prima dell’apertura dell’istru- zione preparatoria.
2 Gli articoli 74-88bis si applicano per analogia.
Art. 100 cpv. 3-5 3 Se non vi è motivo per l’apertura di una procedura delle indagini, il procuratore generale decide di non dare seguito alla denunzia.
4 Ne devono essere informati la persona denunciata, se è nota, e il denunciante.
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5 La decisione è notificata alla vittima ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 19915 concernente l’aiuto alle vittime di reati. La vittima può impugnare la decisione, entro dieci giorni, con ricorso alla Camera d’accusa del Tribunale federale.
Art. 101 1 In caso di sufficiente sospetto di reati di competenza della giurisdizione federale, il procuratore generale ordina per scritto l’apertura della procedura delle indagini. 2 Il procuratore generale e la polizia giudiziaria procedono alle indagini necessarie per identificare gli autori del reato e accertare i fatti essenziali nonché per assicurare le tracce dei reati e le prove e prendono gli altri provvedimenti indifferibili. 3 Se il reato è punibile soltanto a querela di parte, dev’esserne attesa la presentazio- ne; sono fatti salvi i provvedimenti conservativi urgenti.
Art. 102 1 L’imputato e la parte lesa possono chiedere al procuratore generale di procedere ad atti d’indagini. 2 Il procuratore generale decide circa le richieste. Sono fatti salvi gli articoli 18 ca- poversi 1 e 2 e 18bis capoverso 2.
Art. 103 cpv. 2 2 Il diritto dell’imputato arrestato di conferire col proprio difensore e il diritto di partecipare all’assunzione di prove sono retti dai principi applicabili all’istruzione preparatoria (art. 116-118).
Art. 105bis cpv. 2 e 3 2 Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricor- so alla Camera d’accusa secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214-219.
3 Abrogato
Art. 107 Se la causa compete alla giurisdizione cantonale o se il procuratore generale deferi- sce alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di un caso di competenza della Corte penale federale, il procuratore generale trasmette gli atti all’autorità cantonale competente.
Art. 120 cpv. 3 e 4 3 In caso di sospensione dell’istruzione preparatoria, il giudice istruttore è compe- tente in merito alla confisca di oggetti e beni patrimoniali. Egli comunica per scritto la decisione all’interessato e ne indica sommariamente i motivi.
5 RS 312.5
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4 La decisione di confisca può essere impugnata, entro dieci giorni, con ricorso alla Camera d’accusa.
Art. 217 Il ricorso contro un atto del giudice istruttore dev’essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Art. 247 cpv. 1 1 Le autorità cantonali istruiscono e giudicano le cause di diritto penale federale che sono attribuite loro dalla legislazione federale o deferite loro dal procuratore gene- rale.
Titolo prima dell’art. 254 II. Delle norme speciali per le cause di diritto penale federale deferite dal procuratore generale alle autorità cantonali
Art. 254 1 Se il procuratore generale deferisce una causa di diritto penale federale a un Can- tone, il procedimento può essere chiuso soltanto con una sentenza o con una dichia- razione di non doversi procedere. 2 Se il reato è stato commesso in diversi Cantoni o all’estero, ovvero se l’autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio in diversi Cantoni, il diritto e l’obbligo di istruire e giudicare la causa spettano al Cantone al quale il procuratore generale o la Camera d’accusa del Tribunale federale l’ha deferita.
Art. 255 Tutte le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comuni- cate senza indugio al procuratore generale.
Art. 256 Abrogato
Art. 265 1 Il Consiglio federale può disporre, mediante ordinanza, che siano comunicate al procuratore generale o a un’altra autorità federale, immediatamente e senza spese, le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in cause di diritto penale federale. 2 In tutti gli altri casi il procuratore generale può esigere che gli sia comunicata per informazione, in copia integrale e senza spese, la sentenza o la dichiarazione di non doversi procedere.
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II Modifica del diritto vigente La legge federale sul diritto penale amministrativo6 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 64bis, 106 e 114 della Costituzione federale7, ...
Art. 80 cpv. 2 e 3
2 Anche il procuratore generale e l’amministrazione interessata posso-
no, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tali rimedi giuridici. Essi devono presentare per scritto tali rimedi entro 20 giorni dalla no- tificazione dei considerandi scritti, davanti all’autorità cantonale com- petente e nella forma prevista dal diritto procedurale cantonale.
3 Se, secondo il diritto cantonale, la decisione non è motivata per
scritto né con la notificazione, né d’ufficio successivamente, il procu- ratore generale e l’amministrazione interessata possono, entro 10 gior- ni dalla notificazione, chiederne una copia motivata, qualora intendano avvalersi di un rimedio giuridico.
Art. 83 cpv. 1
1 Le sentenze dei tribunali cantonali non impugnabili mediante rimedio
di diritto cantonale per violazione del diritto federale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in ultima istanza cantonale possono essere impugnate con ricorso alla Corte di cassazione del Tribunale fe- derale conformemente agli articoli 269-278bis della legge federale sulla procedura penale8; il diritto di ricorrere in cassazione spetta parimenti, a titolo indipendente, sia al procuratore generale sia all’amministra- zione interessata.
6 RS 313.0 7 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 123, 188 e 190 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria [RU ...; FF 1999 7454]: art. 123, 188 e 189) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 8 RS 312.0
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III
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999 Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.9
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.
30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
9 FF 2000 76
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