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AS 2001 3382

Ordinanza del DFF sugli interessi di mora per l'imposta sugli autoveicoli

Ordinanza del DFF sugli interessi di mora per l’imposta sugli autoveicoli

del 6 dicembre 2001

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 17 capoverso 3 della legge del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli autoveicoli, ordina:

Art. 1 Interesse di mora

1 L’interesse di mora è del 5 per cento.

2 Le opposizioni e i ricorsi contro le decisioni concernenti la determinazione di tri- buti non sospendono l’inizio dell’assoggettamento all’interesse.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento del 5 dicembre 19522 concernente il trattamento doganale di auto- vetture importate in parti staccate, per essere montate in Svizzera, è abrogato.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

6 dicembre 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

RS 641.514 1 RS 641.51 2 RU 1952 1014, 1987 2590

3382 2001-2757