AS 2001 3542
Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 7 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 3 3 Può emanare prescrizioni relative alla detenzione di animali anche per le altre categorie di animali da reddito.
Art. 15b Estivazione Se gli animali sono estivati, l’estivazione deve avvenire in aziende biologiche. In casi particolari l’estivazione può avvenire in aziende che soddisfano le esigenze dell’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 marzo 20002 sui contributi d’esti- vazione (OCEst).
4 È vietato stabulare animali provenienti da un trasferimento di embrioni. Fanno
eccezione i bovini oggetto di un contratto di allevamento con un’azienda gestita in modo non biologico. In questo caso gli animali devono ritornare nuovamente nel- l’azienda di provenienza dopo un periodo stabilito contrattualmente. Animali prove- nienti da un trasferimento di embrioni che erano già detenuti nell’azienda prima della sua conversione possono essere detenuti fino alla loro partenza conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
1 Possono essere stabulati soltanto animali da reddito provenienti da aziende biolo- giche. Sono eccettuati i cavalli da sella e da traino, gli animali per il tempo libero nonché i bovini oggetto di un contratto di allevamento con un’azienda gestita in modo non biologico. In questo caso gli animali devono ritornare nuovamente nell’a- zienda di provenienza dopo un periodo stabilito contrattualmente.
3542 2001-1499
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2001
Art. 16h Allevamento di api e prodotti apicoli 1 Per l’allevamento di api il Dipartimento può consentire deroghe al principio della globalità aziendale e alla conversione globale dell’azienda. 2 Può emanare altre disposizioni concernenti l’alimentazione delle api, l’ubicazione delle arnie, la salute degli animali, la provenienza delle api, l’identificazione, il con- trollo, la produzione, la lavorazione e l’immagazzinamento dei prodotti apicoli. 3 Può stabilire che per determinate zone o regioni i prodotti ivi ricavati non devono essere commercializzati sotto una designazione che si riferisca all’agricoltura biolo- gica.
Art. 17 cpv. 3 3 Sui documenti di accompagnamento e sugli imballaggi o i recipienti degli alimenti per animali deve essere indicata la percentuale effettiva di alimenti prodotti a partire da superfici in conversione.
Art. 39d cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 1 D’intesa con l’ente di certificazione, i bovini e i caprini possono essere tenuti attaccati, fino al 31 dicembre 2010, negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001, per quanto: ... 2 Se per la detenzione di caprini ci si avvale della disposizione transitoria di cui al capoverso 1, i prodotti non devono essere commercializzati sotto una designazione che si riferisca all’agricoltura biologica.
Art. 39h Animali da trasferimento di embrioni Animali provenienti da un trasferimento di embrioni che erano già detenuti nell’azienda prima del 1° gennaio 2001 possono essere detenuti fino alla loro par- tenza conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2001
II L’allegato 1 è modificato come segue:
Parte A.II numero 8
Disposizioni relative alla procedura di controllo
A. Produzione agricola A.II: Animali e prodotti animali derivanti dalla detenzione di animali da reddito
8. L’ente di certificazione stabilisce adeguate esigenze di controllo per le
aziende che, di una categoria di animali da reddito, detengono soltanto ani- mali che: a. non comportano alcun carattere commerciale; b. non sono stati annunciati in vista di contribuiti-URA; e c. i cui prodotti non sono commercializzati. Tali esigenze di controllo devono corrispondere per analogia alle disposi- zioni del presente allegato
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz