AS 2001 417
Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Bielorussia
Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica di Bielorussia
del 16 marzo 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 19991, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 26 aprile 1999, tra la Confederazione Svizzera e la Re- pubblica di Bielorussia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 8 dicembre 1999 Consiglio nazionale, 16 marzo 2000 Il presidente, Schmid Carlo Il presidente, Seiler Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker
1653
1 FF 1999 8097
1999-5017 417