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AS 2001 5

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

del 27 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 96 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995 1, ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina i compiti, l’impiego, l’organizzazione, l’istru- zione e la chiamata in servizio dello stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio (SM CF DISTRA). 2 Salvo disposizioni speciali della presente ordinanza, è applicabile il pertinente di- ritto militare.

Art. 2 Compiti 1 Lo SM CF DISTRA è l’organo del Consiglio federale incaricato di assicurare l’in- formazione del pubblico quando i media civili non sono più in grado di adempiere il mandato d’informare.

2 Se lo richiedono i servizi competenti, esso può anche essere impiegato per:

a. sostenere gli stati maggiori del Consiglio federale nella raccolta di informa- zioni presso fonti accessibili al pubblico; b. prestare consulenza al Consiglio federale e ai suoi stati maggiori e assisterli in questioni di politica dell’informazione; c. sostenere, mediante attività informative in Svizzera e all’estero, gli impieghi decisi dalla Confederazione Svizzera per il promovimento della pace e l’aiu- to umanitario. 3 Lo SM CF DISTRA assicura la collaborazione con gli altri stati maggiori del Con- siglio federale, con il comando dell’esercito e con gli altri servizi della Confedera- zione per quanto concerne la loro attività informativa.

Art. 3 Preparativi 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) provvede alla prontezza d’impiego dello SM CF DISTRA.

RS 510.109 1 RS 510.10

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2 Il DDPS iscrive nel suo preventivo gli importi necessari per la prontezza d’im- piego dello SM CF DISTRA, sempre che gli stessi non siano a carico dei crediti mi- litari.

Art. 4 Impiego dello stato maggiore 1 Se i media civili non sono più in grado di soddisfare i bisogni d’informazione della popolazione, il DDPS propone al Consiglio federale la chiamata in servizio totale o parziale dello SM CF DISTRA. 2 Il DDPS, autonomamente o su richiesta di un altro Dipartimento, della Cancelleria federale, dello Stato maggiore generale o di un Cantone, può chiamare in servizio le frazioni dello SM CF DISTRA necessarie per gli impieghi di cui all’articolo 2 capo- versi 2 e 3.

Art. 5 Organizzazione ed effettivo regolamentare

1 Il DDPS stabilisce l’organizzazione e le ubicazioni dello SM CF DISTRA.

2 Esso stabilisce l’effettivo regolamentare dello SM CF DISTRA.

Art. 6 Incorporazione

1 Nello SM CF DISTRA sono incorporate persone che dispongono delle conoscenze

necessarie per assumere funzioni speciali (funzioni specifiche di stato maggiore). Esse restano nell’Arma o nel servizio ausiliario al quale appartenevano prima del- l’incorporazione. 2 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare necessarie per assume- re funzioni specifiche di stato maggiore nello SM CF DISTRA sono messe a dispo- sizione dallo Stato maggiore generale, Gruppo del personale dell’esercito. 3 Lo Stato maggiore generale, Gruppo del personale dell’esercito, mette a disposi- zione dello SM CF DISTRA le persone soggette all’obbligo di prestare servizio mi- litare necessarie per funzioni non specificatamente di stato maggiore.

Art. 7 Durata dell’esercizio di una funzione 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare la cui funzione nello SM CF DISTRA è, ai sensi della presente ordinanza, indissolubilmente legata alla loro attività o posizione professionale ricoprono di norma la stessa fintanto che eser- citano l’attività professionale.

2 Sono fatti salvi:

a. il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare; b. il proscioglimento su domanda della persona obbligata a prestare servizio militare ai sensi dell’ordinanza del 20 settembre 19992 concernente la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito (OSI);

2 RS 512.21

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c. la nuova incorporazione o il proscioglimento per motivi gravi o nell’inte- resse dello SM CF DISTRA.

Art. 8 Istruzione

1 Il DDPS è competente per l’istruzione dei membri dello SM CF DISTRA.

2 I servizi d’istruzione comprendono settimane di lavoro, corsi, esercitazioni e rap- porti. 3 Il DDPS stabilisce annualmente i servizi d’istruzione e la loro durata e comunica tempestivamente le date alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio. 4 I servizi d’istruzione non figurano nella tabella dei corsi e nelle informazioni del DDPS relative alla chiamata in servizio.

Art. 9 Promozione

1 Per la promozione dei membri dello SM CF DISTRA soggetti all’obbligo di pre-

stare servizio militare in funzioni specifiche di stato maggiore sono applicabili le condizioni indicate nell’appendice.

2 La promozione dei membri dello SM CF DISTRA soggetti all’obbligo di prestare

servizio militare che non assumono funzioni specifiche di stato maggiore è retta dalle disposizioni dell’OSI 3.

3 Il capo dello SM CF DISTRA propone le promozioni dei membri dello SM CF

DISTRA soggetti all’obbligo di prestare servizio militare e rilascia i certificati d’ido- neità.

Art. 10 Mutazioni

1 Il capo dello SM CF DISTRA propone le nuove incorporazioni con o senza pro-

mozione.

2 Il capo dello SM CF DISTRA è competente per le mutazioni all’interno dello SM

CF DISTRA. 3 La procedura è retta dall’OSI4 e dalle disposizioni in materia di controlli militari.

Art. 11 Amministrazione e tenuta dei controlli 1 Lo Stato maggiore generale, Gruppo del personale dell’esercito, assume l’ammini- strazione e la tenuta dei controlli dei membri dello SM CF DISTRA soggetti all’ob- bligo di prestare servizio militare. Può delegare determinati controlli allo SM CF DISTRA. 2 Lo SM CF DISTRA tiene il controllo delle persone attribuite o assegnate; queste non figurano nel sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA).

3 RS 512.21 4 RS 512.21

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3 Per il disbrigo dei compiti amministrativi speciali dei Cantoni giusta l’articolo 9 dell’ordinanza del 16 novembre 19945 sull’organizzazione dell’esercito, lo SM CF DISTRA è assegnato al Cantone di Berna.

Art. 12 Trattamento dei dati 1 Il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di matricola, la professione, le conoscenze speciali e la funzione nello SM CF DISTRA delle perso- ne incorporate, attribuite o assegnate sono registrati in una collezione di dati allo scopo di poterle contattare riguardo a servizi a favore dello SM CF DISTRA e al versamento delle indennità. Questi dati sono trattati soltanto dai membri del DDPS o dello SM CF DISTRA. Essi possono essere comunicati per scopi militari a uffici dell’amministrazione federale o a terzi. 2 In quanto detentore dei dati, il DDPS è responsabile per la collezione dei dati.

3 Lo Stato maggiore generale, Gruppo del personale dell’esercito, può mettere a di- sposizione dello SM CF DISTRA dati del PISA di cui al capoverso 1.

Art. 13 Collaborazione con altri servizi

1 Il DDPS appronta l’adempimento del mandato in collaborazione con i servizi

competenti della Confederazione e dei Cantoni. A tal fine può avvalersi anche dei media civili. 2 La collaborazione con il comando dell’esercito e con gli altri stati maggiori del Consiglio federale in situazioni straordinarie è disciplinata a parte.

Art. 14 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 13 novembre 19966 sullo stato maggiore del Consiglio federale Di- visione Stampa e Radio è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

27 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 513.11 6 RU 1996 3000

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Appendice (art. 9 cpv. 1)

Promozioni e mutazioni

Per la determinazione del fabbisogno sono vincolanti le tabelle degli effettivi rego- lamentari (tabelle OCTF) e le pertinenti disposizioni generali. Sono indicati soltanto i gradi e le funzioni dei titolari che non possono essere promossi secondo l’ordi- nanza del 20 settembre 19997 concernente la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito (Ordi- nanza sui servizi d’istruzione, OSI). I servizi d’istruzione richiesti nelle condizioni dettagliate qui appresso sono intesi come esigenze minime.

Osservazioni: * = C cond/C SM o servizio della medesima durata nell’amministrazione secondo disposizioni del capo dello SM CF DISTRA.

Unità (compresi DPP e SM appo) Grado Funzione (OCTF) Condizioni per la promozione

1. Cap/magg cdt C cond I*

Doppio grado: Solo per cdt cp SM

Gruppo (compresi DPP e SM appo)

1. Cap Capo sost C SM I*

2. Cap/magg Capo C SM I*

Uff media Collaboratore specialista

Uff infm Eccezione: Uff colg SWISSCOM Per queste funzioni la promozione a cap Uff el è possibile senza C SM Uff racom

3.1. Magg Cdt sost C cond II* (senza uff che hanno già

assolto il C SM II)

3.2. Magg Collaboratore specialista C SM II*

7 RS 512.21

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Gruppo (compresi DPP e SM appo)

4. Ten col Cdt C cond II*

Condizione supplementare: Specialista in materia di mass media (senza cdt gr SM)

Reggimento (compresi DPP e SM appo) Grado Funzione (OCTF) Condizioni per la promozione

1. Magg/ten col Capo S C SM II*

Uff colg Cdt QG Capo eser

2. Ten col/col Collaboratore specialista C SM II*

3.1. Col Cdt C cond II* (senza uff che hanno già as-

Cdt sost solto il C SM II) Condizione supplementare per cdt: Specialista in materia di mass media

3.2. Col Portavoce DPP C SM II*

Membro DPP