AS 2001 509
Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo
Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo
Modifica del 24 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 ottobre 19841 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo è modificata come segue:
Titolo Aggiungere l’abbreviazione (OSS)
Sostituzione di espressioni Concerne solo il testo francese.
Art. 2 Collaborazione 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, in che modo deve essere sorvegliato lo spazio aereo e quali misure occorre prendere per salvaguardare la sovranità su questo spazio ed evitare gravi violazioni delle norme sulla navigazione aerea. 2 Affidano questi compiti all’Ufficio federale dell’aviazione civile e al Comando delle forze aeree.
Art. 3 cpv. 2 primo periodo
2 Il Comando delle forze aeree controlla gli aeromobili militari. …
Art. 4 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Può far capo al Comando delle forze aeree allo scopo di eseguire provvedimenti concernenti la polizia aerea. …
Art. 5 cpv. 2 e 3 primo periodo 2 Gli altri aeromobili hanno bisogno di un’autorizzazione del Comando delle forze aeree.
1 RS 748.111.1
2000-1681 509
Salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo RU 2001
3 Il Comando delle forze aeree fissa nell’autorizzazione i dettagli dell’uso dello spa- zio aereo e degli aerodromi. ...
Art. 6 Competenza Il Comando delle forze aeree, con il sostegno dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, sorveglia lo spazio aereo e controlla l’osservanza delle norme sulla naviga- zione aerea e delle condizioni stabilite nell’autorizzazione.
Art. 7 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 3
1 ... Quest’ultimo informa senza indugio il Comando delle forze aeree.
3 Il Comando delle forze aeree decide sulle domande.
Art. 9 cpv. 2 ultimo periodo 2 ... Il comandante delle forze aeree emana le pertinenti prescrizioni di servizio.
Art. 10 ultimo periodo ... Il comandante delle forze aeree emana le pertinenti prescrizioni di servizio.
Art. 14 Esecuzione Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale degli affari esteri sono incaricati dell’esecu- zione della presente ordinanza.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
24 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz