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AS 2001 67

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario

del 4 dicembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge dell’8 ottobre 1999 1 sull’aiuto alle università (LAU) e i Governi dei Cantoni universitari, visto il concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 2 sul coordinamento univer- sitario (concordato), hanno convenuto quanto segue:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente Convenzione disciplina la collaborazione nel settore universitario tra la Confederazione e i Cantoni parti al concordato (qui appresso: Cantoni universitari).

Art. 2 Cooperazione 1 La Confederazione e i Cantoni universitari collaborano nell’ambito della politica universitaria. A questo scopo, istituiscono la Conferenza universitaria svizzera, or- gano comune di politica universitaria. 2 La Conferenza universitaria svizzera coopera con la Conferenza dei rettori delle università svizzere (qui appresso: Conferenza dei rettori), nel rispetto dell’autono- mia universitaria.

Art. 3 Obiettivi 1 Per promuovere la qualità dell’insegnamento e della ricerca, la Confederazione e i Cantoni universitari si adoperano per: a. l’istituzione di reti e di centri di competenze nel settore universitario; b. la competizione tra le università; c. la creazione di condizioni quadro favorevoli per la cooperazione internazio- nale nel settore universitario; d. la valorizzazione delle conoscenze acquisite nel settore della ricerca.

RS 414.205 1 RS 414.20

2 Non pubblicato nella RU.

2000-2284 67

Cooperazione nel settore universitario. Convenzione RU 2001

2 La Confederazione e i Cantoni universitari promuovono provvedimenti per:

a. permettere agli studenti d’intraprendere gli studi di loro scelta, fatte salve le condizioni di immatricolazione e le disposizioni relative all’Accordo inter- cantonale sulle università del 20 febbraio 1997 3; b. realizzare la parità tra donne e uomini a tutti i livelli universitari; c. facilitare agli studenti il passaggio tra le università; d. garantire la qualità; e. assicurare la comparabilità dei costi, delle prestazioni e dei cicli di studio. 3 In merito, applicano il principio dell’unità dell’insegnamento e della ricerca.

4 Promuovono la cooperazione tra le università, in particolare per adempiere esigen- ze di importanza nazionale.

Sezione 2: Conferenza universitaria svizzera

Art. 4 Costituzione 1 La Conferenza universitaria svizzera è l’organo comune di politica universitaria della Confederazione e dei Cantoni, secondo l’articolo 5 capoverso 1 LAU e l’arti- colo 4 capoverso 1 del concordato. La sua sede è a Berna.

2 Essa si dà un regolamento interno e adotta il proprio preventivo annuo.

Art. 5 Composizione

1 Sono membri della Conferenza universitaria svizzera:

a. i direttori della pubblica educazione dei Cantoni universitari; b. due direttori della pubblica educazione di Cantoni non universitari, designati dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE); c. il segretario di Stato per la scienza e la ricerca; d. il presidente del Consiglio dei PF.

2 Le persone seguenti partecipano alle sedute con voto consultivo:

a. il presidente della Conferenza dei rettori; b. il direttore dell’Ufficio federale dell’educazione e della scienza; c. il direttore dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tec- nologia. 3 Se l’ordine del giorno lo richiede, altre persone possono essere invitate a partecipa- re alle sedute con voto consultivo.

3 RS 414.23

Cooperazione nel settore universitario. Convenzione RU 2001

4 La Conferenza universitaria svizzera designa uno dei suoi membri come presidente e un altro membro come vicepresidente. Se la presidenza è assicurata da un rappre- sentante dei Cantoni, la vicepresidenza spetta a un rappresentante della Confedera- zione; lo stesso principio si applica inversamente. 5 La durata del mandato del presidente è di due anni. Non è possibile nominarlo di nuovo per il periodo seguente.

Art. 6 Competenze e compiti

1 La Conferenza universitaria svizzera:

a. emana direttive sulla durata normale degli studi e sul riconoscimento di studi eseguiti e di titoli di studio, vincolanti per le Parti alla Convenzione; b. concede sussidi subordinati a progetti; c. valuta periodicamente l’attribuzione dei poli nazionali di ricerca nell’ottica della ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie sul piano nazionale; d. riconosce istituti o cicli di studio (art. 7); e. emana direttive sulla valutazione dell’insegnamento e della ricerca; f. emana direttive relative alla valorizzazione delle conoscenze acquisite nell’ambito della ricerca. 2 Emana raccomandazioni all’attenzione della Confederazione e dei Cantoni univer- sitari: a. relative alla collaborazione nel settore universitario; b. relative alla pianificazione pluriennale nel settore universitario; c. per una ripartizione equilibrata dei compiti nel settore universitario.

3 Informa a intervalli regolari sugli affari pertinenti:

a. le Parti alla Convenzione; b. la Commissione dell’Accordo intercantonale delle università secondo l’arti- colo 16 dell’Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 4; c. la CDPE. 4 Consulta gli ambienti interessati sulle questioni importanti della politica universi- taria svizzera, in particolare: a. le direzioni delle università; b. il corpo dei docenti, il corpo intermedio e gli studenti delle università; c. le organizzazioni dell’economia.

4 RS 414.23

Cooperazione nel settore universitario. Convenzione RU 2001

5 È l’autorità di sorveglianza dell’organo di accreditamento e di garanzia della qua- lità (art. 18-23); in quanto tale, essa: a. approva il programma annuale di lavoro dell’organo; b. nomina i membri e il presidente del Consiglio scientifico; c. assume il direttore; d. emana il regolamento interno; e. approva il preventivo annuo; f. decide dell’informazione del pubblico.

Art. 7 Accreditamento di istituti universitarie e di cicli di studio 1 La Conferenza universitaria svizzera accredita istituti universitari pubblici e pri- vate o singoli loro cicli di studio su domanda degli istituti interessati e in base a un esame della qualità dell’insegnamento e della ricerca. 2 Stabilisce, su proposta dell’organo di accreditamento e di garanzia della qualità (art. 18-23), la procedura di accreditamento degli istituti e dei cicli di studio.

Art. 8 Decisioni

1 Ogni membro della Conferenza universitaria svizzera dispone di un voto.

2 Le decisioni ai sensi dell’articolo 5 capoverso 4 e dell’articolo 6 capoverso 1 lette- re a e c-f sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dell’insieme dei membri. Queste decisioni sono valide per quanto i membri della Conferenza univer- sitaria svizzera che le hanno approvate rappresentino più della metà degli studenti immatricolati nelle università rappresentate nella Conferenza universitaria svizzera. 3 Le decisioni secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera b sono prese a maggioranza semplice dei voti dell’insieme dei membri. Esse devono inoltre essere approvate dai membri che contribuiscono finanziariamente ai progetti.

4 Le altre decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dell’insieme dei

membri. In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Art. 9 Rimedi giuridici 1 Le decisioni della Conferenza universitaria svizzera ai sensi dell’articolo 6 capo- verso 1 lettere b e d possono essere impugnate con ricorso presso un’istanza di arbi- trato. 2 L’istanza di arbitrato si compone di tre membri. Il Dipartimento federale di giusti- zia e polizia e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia designano ciascuno un membro; detti membri cooptano il terzo. La durata della carica è di quattro anni. Un rinnovo del mandato è possibile soltanto una volta. 3 L’istanza di arbitrato si organizza autonomamente; il segretariato è assicurato dal presidente.

Cooperazione nel settore universitario. Convenzione RU 2001

4 Per il resto, la procedura davanti all’istanza d’arbitrato è retta dalla legge del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

5 Le decisioni dell’istanza d’arbitrato possono essere impugnate con ricorso di

diritto amministrativo presso il Tribunale federale, conformemente all’articolo 98 lettera e della legge federale del 16 dicembre 19436 sull’organizzazione giudiziaria.

Art. 10 Collaborazione con il settore delle scuole universitarie professionali 1 La Conferenza universitaria svizzera collabora con gli organi nazionali nel settore delle scuole universitarie professionali. 2 Essa emana, con questi organi, raccomandazioni sul passaggio dalle scuole univer- sitarie professionali alle università e inversamente.

3 Essa promuove:

a. una ripartizione dei compiti sul piano nazionale; b. l’utilizzazione comune di infrastrutture; c. l’applicazione del sistema di crediti formativi; d. i meccanismi comuni di garanzia della qualità.

Sezione 3: Conferenza dei rettori delle università svizzere

Art. 11 Designazione L’organo comune delle direzioni delle università svizzere secondo l’articolo 8 LAU e l’articolo 8 del concordato è la Conferenza dei rettori delle università svizzere.

Art. 12 Composizione

1 Sono membri con diritto di voto della Conferenza dei rettori:

a. i rettori o presidenti delle università svizzere; b. i presidenti dei Politecnici federali.

2 Per il resto, la Conferenza dei rettori si costituisce autonomamente.

Art. 13 Competenze e compiti 1 La Conferenza dei rettori può sottoporre alla Conferenza universitaria svizzera e alle università svizzere proposte relative alle questioni in rapporto con gli obiettivi enumerati nell’articolo 3.

5 RS 172.021 6 RS 173.110

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2 Essa ha segnatamente i compiti seguenti:

a. prepara decisioni della Conferenza universitaria svizzera, secondo l’articolo

6 capoverso 1 lettera a;

b. dà il suo preavviso sulle decisioni della Conferenza universitaria svizzera, secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettere b-f; c. elabora la pianificazione universitaria all’attenzione della Conferenza uni- versitaria svizzera e secondo le sue istruzioni; d. prepara le altre decisioni della Conferenza universitaria svizzera sulle que- stioni accademiche o dà il suo preavviso su queste decisioni; e. attua le decisioni della Conferenza universitaria svizzera che rientrano nella competenza dei suoi membri.

3 Nel limite delle competenze dei suoi membri, la Conferenza dei rettori prende

inoltre i provvedimenti e le iniziative che considera utili per promuovere il conse- guimento degli obiettivi della politica universitaria comune, in particolare per la strutturazione dei piani di studio e per la comparabilità dei titoli di studio. Informa in merito la Conferenza universitaria svizzera.

Art. 14 Decisioni Le decisioni della Conferenza dei rettori concernenti gli affari secondo l’articolo 13 capoverso 2 sono prese a maggioranza semplice dei voti di tutti i membri.

Sezione 4: Organizzazione e finanziamento della Conferenza universitaria svizzera e della Conferenza dei rettori

Art. 15 Commissioni e gruppi di lavoro La Conferenza universitaria svizzera e la Conferenza dei rettori possono istituire commissioni e gruppi di lavoro nonché ricorrere a esperti.

Art. 16 Segretariati generali 1 La Conferenza universitaria svizzera e la Conferenza dei rettori dispongono cia- scuna di un segretariato generale. I segretariati lavorano in stretta collaborazione. La loro sede è a Berna.

2 Ogni Conferenza nomina un segretario generale.

3 Lo statuto del segretario generale e del personale dei segretariati è retto dal diritto privato. Il diritto pubblico degli impiegati della Confederazione è applicabile come diritto privato complementare. I rapporti di lavoro non sono di massima limitati nel tempo. 4 Il personale dei segretariati è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione.

Cooperazione nel settore universitario. Convenzione RU 2001

Art. 17 Finanziamento 1 Le spese derivanti dalle attività della Conferenza universitaria svizzera nonché dalle attività della Conferenza dei rettori, comprese le commissioni, i gruppi di lavo- ro e i segretariati generali delle due Conferenze, sono assunte per metà dalla Confe- derazione e per metà dai Cantoni universitari, nell’ambito del preventivo della Conferenza universitaria svizzera.

2 I Cantoni universitari fissano tra loro la chiave di ripartizione.

3 Il Controllo federale delle finanze rivede i conti della Conferenza universitaria svizzera e della Conferenza dei rettori.

Sezione 5: Organo di accreditamento e di garanzia della qualità

Art. 18 Costituzione 1 La Confederazione e i Cantoni universitari istituiscono un organo indipendente di accreditamento e di garanzia della qualità nel settore universitario (organo). 2 La Conferenza universitaria svizzera emana un regolamento interno per l’organo. L’organo si organizza e si gestisce in modo autonomo nei limiti fissati da questo regolamento. Dispone della sua propria contabilità. La sua sede è a Berna.

3 Può istituire commissioni e ricorrere a esperti.

Art. 19 Competenze e compiti 1 L’organo serve a garantire e a promuovere la qualità dell’insegnamento e della ri- cerca nelle università svizzere. 2 Prepara le decisioni della Conferenza universitaria svizzera relative all’accredi- tamento di istituti universitari e di cicli di studio. 3 Adempie i compiti seguenti all’attenzione della Conferenza universitaria svizzera:

a. definisce le esigenze legate alla garanzia della qualità e verifica regolarmente se sono adempiute; b. formula proposte in vista di attuare su scala nazionale una procedura di ac- creditamento per gli istituti che auspicano un accreditamento siffatto sia per sé, sia per singoli loro cicli di studio; c. secondo le direttive emanate dalla Conferenza universitaria svizzera, condu- ce procedure di accreditamento per gli istituti che auspicano ottenere per sé un siffatto accreditamento; d. nelle sue attività, si conforma alle pratiche internazionali e partecipa alla co- operazione internazionale in materia di accreditamento e di garanzia della qualità;

Cooperazione nel settore universitario. Convenzione RU 2001

e. elabora raccomandazioni per le valutazioni realizzate dalle università sotto la propria responsabilità; f. può realizzare valutazioni per discipline specifiche, nell’ambito del pro- gramma di lavoro annuo e d’intesa con la Conferenza dei rettori.

4 L’organo collabora con la Conferenza dei rettori.

5 A titolo oneroso, esso può fornire altre prestazioni alle Parti alla Convenzione e a terzi, nel loro proprio ambito di competenza. 6 Il segretariato dell’organo informa sull’accreditamento di istituti e di cicli di studio e, in coordinamento con la Conferenza dei rettori, sul riconoscimento di diplomi svizzeri e esteri.

Art. 20 Organizzazione

1 L’organo si compone:

a. di un Consiglio scientifico; b. di un segretariato.

2 Il Consiglio scientifico comprende cinque esperti in materia di accreditamento

universitario; due di essi devono essere stranieri. 3 Il presidente e gli altri membri del Consiglio scientifico sono nominati per un pe- riodo di quattro anni dalla Conferenza universitaria svizzera su proposta della Con- ferenza dei rettori delle università svizzere. Possono essere rinominati un’unica volta. 4 Il direttore del segretariato partecipa alle sedute del Consiglio scientifico con voto consultivo.

Art. 21 Competenze e compiti del Consiglio scientifico e del segretariato

1 Il Consiglio scientifico:

a. istituisce le commissioni e ne nomina i membri; b. è responsabile della qualità scientifica del lavoro dell’organo e garantisce che le procedure applicate corrispondono agli standard internazionali.

2 Il direttore:

a. dirige il segretariato; b. è responsabile della gestione degli affari dell’organo; c. allestisce il progetto del programma di lavoro annuo e il preventivo all’atten- zione della Conferenza universitaria svizzera; d. attribuisce mandati a esperti; e. sottopone proposte alla Conferenza universitaria svizzera ai sensi dell’arti- colo 19 capoverso 3;

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f. rappresenta l’organo nei confronti dei richiedenti e dei mandanti secondo l’articolo 19 capoverso 5; g. rappresenta l’organo nelle conferenze internazionali relative all’accredita- mento e alla garanzia della qualità. 3 Per il resto, le competenze e i compiti sono descritti nel regolamento dell’organo.

Art. 22 Personale 1 L’impiego del personale dell’organo è retto dal diritto privato. Il diritto pubblico degli impiegati della Confederazione è applicabile come diritto privato complemen- tare.

2 Il personale è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione.

Art. 23 Finanziamento 1 Le spese d’esercizio dell’organo generate dai mandati della Conferenza universita- ria svizzera sono finanziate in ragione del 50 per cento dalla Confederazione e in ragione del 50 per cento dai Cantoni universitari.

2 I Cantoni universitari fissano la chiave di ripartizione tra loro.

3 L’organo riscuote le tasse per le prestazioni fornite in virtù dell’articolo 19 capo- verso 5. Queste ultime devono di massima coprire le spese e sono fissate dal rego- lamento dell’organo.

4 L’organo può ricevere donazioni.

5 Il Controllo federale delle finanze rivede i conti dell’organo.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Entrata in vigore

1 La Convenzione è valida quando la Confederazione e più della metà dei Cantoni

universitari l’hanno firmata. Essa rimane valida finché questa condizione è adem- piuta. 2 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore, d’intesa con i Cantoni uni- versitari che hanno aderito alla Convenzione.

Cooperazione nel settore universitario. Convenzione RU 2001

Art. 25 Denuncia La presente Convenzione può essere denunciata da ogni contraente con effetto alla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di tre anni.

14 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Ruth Dreifuss In nome del Governo del Cantone di Zurigo: Ernst Buschor In nome del Governo del Cantone di Berna: Mario Annoni In nome del Governo del Cantone di Friburgo: Augustin Macheret In nome del Governo del Cantone di Basilea-Città: Veronica Schaller In nome del Governo del Cantone di San Gallo: Hans Ulrich Stöckling In nome del Governo del Cantone di Vaud: Francine Jeanprêtre In nome del Governo della Repubblica e Cantone di Neuchâtel: Thierry Béguin In nome del Governo della Repubblica e Cantone di Ginevra: Martine Brunschwig Graf

Entrata in vigore La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2001.

4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Cooperazione nel settore universitario. Convenzione RU 2001

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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