AS 2002 1
Ordinanza sul servizio di volo militare
Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM)
Modifica del 30 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 19941 sul servizio di volo militare è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 13 capoverso 3, 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 49 capo- verso 3, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM); visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 17 capoverso 3 del decreto federale del 30 marzo 19494 concernente l’amministrazione dell’esercito,
Art. 1 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a
1 La presente ordinanza disciplina l’istruzione e il servizio:
a. dei piloti militari:
1. piloti militari di professione:
– piloti istruttori, – piloti della squadra di vigilanza, – piloti di officina delle Forze aeree,
2. piloti militari di milizia;
2 I militari donne possono rivestire le seguenti funzioni:
a. pilota militare:
1. pilota militare di milizia su elicotteri e velivoli a elica;
2. pilota militare di professione su elicotteri, velivoli a elica, velivoli a re- azione per l’istruzione e velivoli da trasporto: – pilota istruttore, – pilota della squadra di vigilanza, – pilota di officina delle Forze aeree;
2001-0444 1
Ordinanza sul servizio di volo militare RU 2002
Art. 3 Istruzione di pilota militare di professione 1 Fino alla conclusione della scuola per piloti delle Forze aeree, l’istruzione di pilota
militare di professione comprende: a. un’istruzione d’ufficiale, senza l’istruzione di reparto, fino all’ottenimento del brevetto di tenente in una funzione di candidato caposezione presso la formazione d’addestramento dell’aviazione o eccezionalmente in un’altra formazione dell’esercito; b. una scuola per piloti delle Forze aeree della durata di 3 anni e mezzo, con l’istruzione di reparto come tenente nel quadro della scuola per piloti delle Forze aeree. 2 L’Ufficio federale dell’istruzione delle Forze aeree decide in merito all’ammis- sione di candidati che non hanno assolto l’istruzione aeronautica preparatoria (IAP).
Art. 7 cpv. 1 lett. a
1 Ottengono un brevetto:
a. i piloti militari di professione, dopo aver assolto con successo l’istruzione aeronautica di base presso la scuola per piloti delle Forze aeree;
Titolo prima dell’articolo 13 Sezione 5: Sospensione dal servizio di volo o di lancio con il paracadute e riammissione; proscioglimento
Art. 13 cpv. 1 lett. d, e 1 I membri del servizio di volo militare vengono sospesi temporaneamente o defini-
tivamente dal servizio di volo o di lancio qualora: d. sia loro accordato un congedo per l’estero secondo l’articolo 48 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19985 sui controlli militari, o non riescano ad allenarsi convenientemente durante un soggiorno all’estero di durata inferiore a sei mesi; e. come ufficiali siano assegnati alla riserva di personale secondo l’articolo 60 LM, eccettuati i piloti militari di professione;
Art. 20 cpv. 2 2 Se l’interessato non è più impiegato in una di dette funzioni, il suo obbligo di pre-
stare servizio è disciplinato dall’articolo 42 LM.
5 RS 511.22
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Art. 20a Ulteriore impiego dopo la cessazione dell’attività di pilota militare di professione Dopo aver lasciato l’attività di pilota militare di professione delle Forze aeree, i piloti possono essere impiegati, se necessario, come piloti militari di milizia.
Art. 21 cpv. 1
1 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo militare di
volare con aeromobili civili svizzeri o aeromobili stranieri. Esse possono ordinare lanci da detti aeromobili.
Art. 22 cpv. 1 lett. a e cpv. 3
1 Ricevono un’indennità:
a. i membri del servizio di volo militare per le particolari esigenze poste dal servizio di volo e di lancio. Per i piloti il diritto nasce dopo aver assolto con successo la scuola per piloti delle Forze aeree, per gli altri aventi diritto a partire dal mese in cui cominciano l’allenamento dopo il rilascio del bre- vetto; 3 Per i piloti militari di professione assegnati alla classe di stipendio 32 o a una clas-
se superiore, il diritto all’indennità secondo l’appendice 1 è soppresso totalmente o in parte.
Art. 27 cpv. 1 1 I piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, i fotografi di
bordo di professione e gli istruttori esploratori paracadutisti ricevono un’indennità annuale per il notevole impegno psichico e fisico, nonché per il più frequente impie- go nel servizio di volo o di lancio e per il maggior rischio. Questo diritto non sussi- ste per i piloti militari di professione della classe di stipendio 38.
Art. 29 Compensazione del rincaro e aumento dello stipendio reale Le indennità secondo gli articoli 27 e 28 beneficiano della compensazione del rin- caro conformemente alla LPers.
Art. 30 Inizio del diritto all’indennità Hanno diritto alle indennità (art. 27 e 28) i piloti che hanno assolto con successo la scuola per piloti delle Forze aeree, gli istruttori esploratori paracadutisti dopo il pe- riodo di prova e gli altri aventi diritto una volta ottenuto il brevetto.
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Art. 31 Guadagno assicurato
1 Per il calcolo del guadagno assicurato secondo l’ordinanza del 24 agosto 19946
concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC) si tiene conto integralmente dell’indennità secondo l’articolo 27. 2 Per coloro che vengono sospesi definitivamente dal servizio di volo o di lancio con
il paracadute per motivi non medici, gli Statuti della CPC sono applicabili per quel che concerne la riduzione del guadagno assicurato in seguito alla soppressione dell’indennità secondo l’articolo 27. Il guadagno assicurato dei piloti militari di professione, degli operatori di bordo di professione, dei fotografi di bordo di profes- sione e degli istruttori esploratori paracadutisti, definitivamente sospesi dal servizio di volo o di lancio secondo l’articolo 13 capoverso 4, non viene ridotto.
Art. 32 cpv. 1 1 Colui che è temporaneamente sospeso dal servizio di volo o di lancio per motivi
medico-aeronautici, o è assente dal servizio per malattia, infortunio o congedo di maternità, ha diritto all’indennità secondo l’articolo 27 per la stessa durata per la quale ha diritto alla prestazione che il datore di lavoro versa agli impiegati in caso di impedimento al lavoro secondo l’articolo 29 LPers.
Art. 33 Indennità in caso di sospensione definitiva dal servizio di volo o di lancio 1 Colui che viene sospeso definitivamente dal servizio di volo o di lancio per motivi medico-aeronautici, o per malattia o infortunio, ma rimane al servizio della Confe- derazione, conserva il diritto all’intera indennità secondo l’articolo 27 conforme- mente all’articolo 29 LPers. 2 Tale diritto si estingue dopo due anni, il più tardi però alla fine dell’anno civile in cui l’istruttore o il membro della squadra di vigilanza compie 58 anni e il pilota di officina 62 anni. In seguito è applicabile l’articolo 38 capoverso 2 degli Statuti della CPC.
Art. 34 cpv. 5 5 Dopo il godimento ulteriore dell’indennità e fino al pensionamento o a un’even-
tuale invalidità, è dato il diritto a una rendita. Essa viene calcolata in per cento della parte assicurata dell’ultima indennità secondo l’articolo 27, compresa la compensa- zione del rincaro. La percentuale è: a. dell’80 per cento per gli agenti senza diritto ad assegni di custodia; b. del 90 per cento per gli agenti aventi diritto ad assegni di custodia.
6 RS 172.222.1
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Ordinanza sul servizio di volo militare RU 2002
Art. 36 cpv. 3 3 L’assicurazione completa le prestazioni dell’assicurazione militare o le prestazioni
secondo la LPers.
Art. 36a Disposizione transitoria 1 Fino all’introduzione della nuova istruzione d’ufficiale nel quadro di Esercito XXI, il programma d’istruzione, così come previsto all’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b, può essere assolto anche in ordine inverso o in maniera combinata. 2 Per quanto riguarda l’istruzione e il perfezionamento, ai piloti che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica del 30 novembre 2001 frequentano la scuola ufficiali delle Forze aeree B o hanno assolto l’istruzione di pilota militare di milizia rimane applicabile l’ordinanza nella versione del 28 giugno 20007.
II Le appendici 1 e 2 sono sostituite dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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7 RU 2000 1743
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Ordinanza sul servizio di volo militare RU 2002
Appendice 1 (art. 22)
Indennità di volo e di lancio con il paracadute
1 L’indennità annuale per i membri del servizio di volo militare (art. 9) è di:
a. nella categoria A: 12 800 franchi; b. nella categoria B: 8500 franchi; c. nella categoria C: 5100 franchi; d. nella categoria D: 3100 franchi. 2 Ai piloti militari di professione delle classi di stipendio 33 - 38, non è corrisposta
alcuna indennità, per quelli della classe di stipendio 32, essa ammonta all’80 per cento dell’importo di cui al capoverso 1 lettera a. 3 Gli altri agenti della Confederazione che devono effettuare voli comandati per ra-
gioni inerenti al servizio di volo, ad esempio in qualità di meccanico accompagnato- re o di aiuto pilota puntatore, ricevono un’indennità di 70 centesimi per ogni minuto di volo. I candidati fotografi di bordo di professione hanno diritto a tale indennità fino alla consegna del brevetto.
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Appendice 2 (art. 27)
Indennità
1 L’indennità annuale secondo l’articolo 27 è di:
a. grado I: 46 319 franchi; b. grado II: 36 671 franchi; c. grado III: 17 368 franchi; d. grado IV: 8 690 franchi.
2 I piloti militari di professione sono classificati come segue:
a. dal primo al terzo anno: grado III; b. dal quarto al nono anno: grado II; c. dal decimo anno: grado I. 3 I piloti militari di professione possono accedere a una classe superiore all’inizio o
a metà anno.
4 Gli operatori di bordo di professione sono classificati come segue:
a. dal primo al terzo anno: grado III; b. dal quarto anno: grado II.
5 I fotografi di bordo di professione sono assegnati al grado IV.
6 Gli istruttori esploratori paracadutisti sono assegnati al grado IV.
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