AS 2002 1098
Ordinanza del DEFR sui vegetali vietati
Ordinanza del DFE sui vegetali vietati
del 15 aprile 2002
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 26 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali, ordina:
Art. 1 Divieto La produzione e la messa in commercio dei vegetali menzionati nell’allegato sono vietate.
Art. 2 Disposizione transitoria La messa in commercio di vegetali di Cotoneaster Ehrh. e Stranvaesia Lindl. già prodotti o in produzione al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è autorizzata fino al 31 dicembre 2002 per quanto essi soddisfino le esigenze in vi- gore prima della modifica del 15 aprile2 dell’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.
15 aprile 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
RS 916.205.1 1 RS 916.20 2 RU 2002 945
1098 2002-0016
Vegetali vietati. O del DFE RU 2002
Allegato (art. 1)
Lista dei vegetali di cui sono vietate la produzione e la messa in commercio
1. Cotoneaster Ehrh.
2. Stranvaesia Lindl. (= Photinia davidiana Cardot e Photinia nussia Cardot)
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