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AS 2002 1115

Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE)

Modifica del 23 gennaio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificata come segue:

Art. 2 Persone all’estero 1 I cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) o dell’Associazione eu- ropea di libero scambio (AELS) non sono considerati persone all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE) se hanno il domicilio in Svizzera giusta gli articoli 23, 24 capo- verso 1, 25 e 26 del Codice civile2 (CC). 2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti tempo- ranei, di dimora o di domicilio CE-AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell’ordinanza del 23 maggio 20013 sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) per la costituzione di un domicilio. 3 Sono considerate persone che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. abis LAFE) gli stranieri senza un permesso di domicilio valido (permes- so C, art. 6 e 9 cpv. 3 della legge federale del 26 marzo 19314 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS). 4 Gli stranieri che per il soggiorno conforme alla legge non necessitano di un’au- torizzazione della polizia degli stranieri (art. 5 cpv. 3) sottostanno all’obbligo del- l’autorizzazione per l’acquisto di fondi come gli stranieri che necessitano di un’au- torizzazione della polizia degli stranieri.

Art. 5 cpv. 1 1 Il domicilio che giustifica l’acquisto senza autorizzazione di un’abitazione princi- pale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC5.

2002-0243 1115

Acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU 2002

Art. 8 Acquisto di un’abitazione da parte di una persona fisica È considerato acquisto di un’abitazione da parte di una persona fisica (art. 2 cpv. 2 lett. b, 7 lett. j, 8 cpv. 3 e 9 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LAFE) l’acquisto diretto in proprio nome e, quando si tratti di società di azionisti-inquilini costituite prima del 1° febbraio 1974, l’acquisto di quote in ragione corrispondente.

Art. 10 cpv. 2 e 3 2 La superficie abitabile netta delle abitazioni secondarie ai sensi dell’articolo 9 ca- poverso 1 lettera c LAFE, delle abitazioni di vacanza e delle unità d’abitazione in apparthotel non deve superare di regola i 100 m2; essa si determina in questi limiti secondo le necessità dell’acquirente, e degli stretti congiunti qualora questi ultimi usino regolarmente l’abitazione in comune. 3 Inoltre, per le abitazioni secondarie ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE e le abitazioni di vacanza che non sono costituite in proprietà per piani, la su- perficie totale del fondo non deve di regola eccedere i 1000 m2.

Art. 11 cpv. 1 e 2 lett. e 1 Se l’acquirente, il coniuge o un suo figlio minore di 20 anni sono già proprietari di un’abitazione secondaria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, di un’abitazione di vacanza o di un’unità di abitazione in apparthotel, l’acquisto di un altro fondo di tale genere può essere autorizzato unicamente alla condizione che il primo fondo venga precedentemente alienato (art. 12 lett. d LAFE). 2 Le autorizzazioni sono di regola subordinate almeno ai seguenti oneri da menzio- nare nel registro fondiario (art. 14 LAFE): e. per le abitazioni secondarie ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, l’obbligo di alienarle entro due anni qualora l’acquirente non le usi più come tali;

Art. 18a cpv. 3 3 Nel caso di un acquisto di un’abitazione secondaria da parte di un frontaliere nella regione del suo luogo di lavoro (art. 7 lett. j LAFE), si rinuncia al rinvio se: a. l’acquirente presenta un permesso per frontalieri CE-AELS valido (art. 4 cpv. 1 OLCP); b. l’acquirente dichiara in forma scritta di acquistare il fondo quale abitazione secondaria; c. la superficie del fondo non supera i 1000 m2.

Art. 19 cpv. 1 lett. e

1 Prima di prendere una decisione, l’autorità di prima istanza chiede il parere:

e. delle autorità cantonale e federale competenti quando si tratti di stabilire se esistano interessi che giustificano l’acquisto di una abitazione secondaria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE.

Acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU 2002

Art. 21 cpv. 2 seconda parte del periodo 2 ... rimangono salvi il capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 30 aprile 19976 e le disposizioni finali della modifica dell’8 ottobre 19997 e del 14 dicembre 20018 della LAFE.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

2 I testi seguenti messi tra virgolette entrano in vigore contemporaneamente alla leg- ge federale del 14 dicembre 20019 relativa alle disposizioni concernenti la libera cir- colazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS): a. nell’articolo 2 capoverso 1: «o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)»; b. negli articoli 2 capoverso 2 e 18a capoverso 3 lettera a: «-AELS»; c. nell’articolo 21 capoverso 2 seconda parte del periodo: «e del 14 dicembre 2001».

23 gennaio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RU 1997 2086 7 RU … (FF 1999 7465) 8 RU … (FF 2001 5776) 9 RS 142.20; RU 2002 701

Acquisto di fondi da parte di persone all’estero RU 2002

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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