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AS 2002 1155

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg DFAE)

Modifica del 10 aprile 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 marzo 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:

Art. 5 La Segreteria generale svolge le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e adempie se- gnatamente i seguenti compiti principali: a. sostiene il capo del Dipartimento nella direzione del Dipartimento e nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale; b. è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling e del coordi- namento a livello dipartimentale; c. informa all’interno e all’estero sulla politica estera della Svizzera; d. esercita la vigilanza sulla gestione diplomatica e consolare delle rappresen- tanze svizzere all’estero; e. esercita la vigilanza sulla gestione finanziaria del Dipartimento; f. garantisce la parità delle opportunità in rapporto ai sessi e alla lingua nel Di- partimento; g. assicura l’integrazione telematica nel Dipartimento.

Art. 6 cpv. 3 lett. d Abrogata

Art. 10a Direzione delle risorse e rete esterna 1 La Direzione delle risorse e della rete esterna è responsabile della garanzia e della direzione delle risorse e assicura le prestazioni necessarie per una gestione in fun- zione dei risultati a livello del Dipartimento e segnatamente anche delle rappresen- tanze svizzere all’estero.

1 RS 172.211.1

2002-0814 1155

Organizzazione del DFAE. O RU 2002

2 Persegue in merito i seguenti obiettivi:

a. sostiene il capo del Dipartimento nella realizzazione degli obiettivi del Di- partimento grazie all’impiego efficace delle risorse necessarie; b. mantiene una rete svizzera di rappresentanze all’estero adeguata ai bisogni della politica estera svizzera e degli Svizzeri all’estero; c. crea le premesse per una gestione in funzione dei risultati e parsimoniosa nelle rappresentanze svizzere all’estero, mediante la fornitura di prestazioni adeguate e mettendo a disposizione i necessari strumenti di direzione e di supervisione; d. sostiene le rappresentanze svizzere all’estero nell’adempimento dei loro compiti e assicura, per mezzo della logistica e di prestazioni informatiche, la comunicazione e il coordinamento tra la rete esterna e la Centrale. 3 Nel perseguimento di questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, per quanto esse non siano delegate ad altre Direzioni: a. gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni logistiche e telemati- che; b. adotta provvedimenti per la protezione delle rappresentanze svizzere all’e- stero e dei loro membri; c. provvede a prestazioni consolari efficienti e rispettose degli utenti; d. provvede alla legislazione, all’applicazione del diritto e alla consulenza giu- ridica per il Dipartimento a livello della Direzione; e. esercita l’alta vigilanza sugli acquisti pubblici per la totalità delle Direzioni e del Dipartimento.

4 Sono subordinati alla Direzione delle risorse e rete esterna:

a. il consulente per la protezione dei dati; b. la Centrale viaggi della Confederazione.

Art. 11 cpv. 5 5 Sono sottoposte alla Direzione politica, ad eccezione delle funzioni della Direzione delle risorse e dalla rete esterna di cui nell’articolo 10a.

Organizzazione del DFAE. O RU 2002

II L’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue: Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale

B. Dipartimenti : Departemente: Départements: Departaments:

Dipartimento federale degli affari esteri Eidgenössiches Departement für auswärtige Angelegenheiten Département fédéral des affaires étrangères Departament federal dals affars exteriurs

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

Introdurre dopo Direzione dello sviluppo e della cooperazione: Direzione delle risorse e rete esterna Direktion für Ressourcen und Aussennetz Direction des ressources et du réseau extérieur Direcziun per resursas e rait exteriura

III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

10 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 172.010.1