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AS 2002 1351

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS)

Modifica del 18 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è modificata come segue:

Art. 6ter lett. a e b Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d’attività lucrativa che pervengo- no a una persona domiciliata nella Svizzera: a. come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza so- ciale; b. come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale,

Art. 52 cpv. 3 e 4 Abrogati

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2384

1 RS 831.101

2000-2213 1351