AS 2002 1382
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini
Modifica dell’8 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 maggio 19971 sul controllo del commercio dei vini è modificata come segue:
Art. 2, rubrica Contabilità delle cantine
Art. 5 Eccezioni Gli articoli 1 - 4 non sono applicabili: a. alle aziende che in Svizzera comprano e rivendono esclusivamente prodotti imbottigliati, in bottiglie con etichette e tappi non riutilizzabili, non effet- tuano né importazioni né esportazioni di vino e hanno un giro d’affari annuo di 1000 hl al massimo. La loro attività commerciale vinicola può essere controllata in qualunque momento, conformemente all’articolo 3 capover- so 2; b. ai produttori che trasformano e vendono i loro propri prodotti e acquistano, nella stessa regione di produzione, un quantitativo di 20 hl al massimo, pur- ché soggetti a un controllo cantonale equivalente. L’Ufficio federale dell’a- gricoltura decide su domanda in merito all’equivalenza dei controlli canto- nali.
Art. 7 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 primo periodo
1 La Commissione si compone di dieci membri al massimo e di nove supplenti al
massimo. …
2 Le organizzazioni dei consumatori sono rappresentate nella Commissione con due
membri. …
1 RS 916.146
1382 2001-2834
Controllo del commercio dei vini RU 2002
Art. 8 cpv. 1 lett. e
1 La Commissione in particolare:
e. presenta richieste in relazione alla tutela delle denominazioni ai sensi del- l’articolo 67 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura.
Art. 9 cpv. 1 lett. e, g e h, nonché cpv. 2
1 La Direzione in particolare:
e. riscuote gli emolumenti giusta la tariffa degli emolumenti; g. sollecita per scritto e senza indugio le aziende notificate presso la Direzione, che non hanno presentato le notifiche del giro d’affari e dell’inventario entro i termini prestabiliti o che non hanno pagato gli emolumenti ed impone loro una tassa di ammonimento, il cui importo varia da 20 a 200 franchi; h. controlla i documenti d’accompagnamento per l’esportazione richiesti dal- l’Unione europea e notifica senza indugio all’Ufficio federale dell’agricol- tura le possibili infrazioni. 2 La Direzione può svolgere compiti nell’interesse del settore vinicolo, in particolare rilevazioni statistiche contro pagamento dei relativi costi. Il mandato dev’essere ap- provato dalla Commissione.
Art. 9a Emolumenti La Commissione pubblica una tariffa degli emolumenti. Questa sottostà all’appro- vazione del Dipartimento.
Art. 10 cpv. 4 4 Su richiesta i servizi della Confederazione e dei Cantoni forniscono alla Commis- sione e alla Direzione tutte le informazioni necessarie per la loro attività.
Art. 11 Abrogato
Art. 16a Disposizione transitoria inerente alla modifica dell’8 marzo 2002 I produttori sottoposti al controllo in seguito alla modifica della presente ordinanza dell’8 marzo 2002 devono annunciarsi entro il 31 dicembre 2002 presso il servizio di controllo giusta articolo 6 oppure, nei casi di cui all’articolo 5 lettera b, presso il servizio cantonale di controllo.
2 RS 910.1
1383
Controllo del commercio dei vini RU 2002
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
8 marzo 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1384