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AS 2002 1514

Ordinanza su l'organizzazione e i compiti dell'approvvigionamento economico del Paese

Ordinanza sull’organizzazione e i compiti dell’approvvigionamento economico del Paese

Modifica del 29 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 luglio 19831 sull’organizzazione e i compiti dell’approvvigiona- mento economico del Paese è modificata come segue:

Art. 1 Principio L’organizzazione e i compiti dell’approvvigionamento economico del Paese si basa- no sulle diverse situazioni che minacciano l’approvvigionamento economico del Paese con beni e servizi d’importanza vitale nonché sul principio di sussidiarietà. La struttura dell’organizzazione si fonda sul sistema di milizia.

Art. 4 lett. b-d L’organizzazione comprende a livello federale: b. i settori dell’approvvigionamento di base: alimentazione, energia e prodotti terapeutici (art. 11-12a); c. i settori dell’infrastruttura: trasporti, industria, infrastruttura ICT e lavoro (art. 13-15); d. Uffici federali esistenti, in quanto adempiono compiti dell’approvvigiona- mento del Paese (art. 16).

Art. 5 cpv. 2 2 Per l’adempimento dei compiti loro affidati (art. 10-15), possono essere messi a loro disposizione segreterie a tempo pieno. Queste sono integrate nell’Ufficio fede- rale, ma per le questioni specifiche sono subordinate ai rispettivi capisettore.

Art. 10 cpv. 1 lett. d 1 Nell’ambito della loro competenza materiale (art. 11-15), i settori sono responsa- bili per: d. preparare ed eseguire prescrizioni e provvedimenti giusta gli articoli 23-26,

1 RS 531.11

1514 2001-2828

Organizzazione e compiti dell’approvvigionamento economico del Paese RU 2002

Titolo prima dell’art. 11 Sezione 2a: Settori dell’approvvigionamento di base

Art. 11 Settore alimentazione Il settore alimentazione è competente per assicurare e pianificare l’approvvigiona- mento del Paese con derrate alimentari e mezzi di produzione agricoli.

Art. 12 Settore energia 1 Il settore energia è competente per assicurare l’approvvigionamento del Paese con energia. 2 È tenuto inoltre ad assicurare, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambien- te, delle foreste e del paesaggio, l’approvvigionamento con acqua potabile ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 19912 sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza.

Art. 12a Settore prodotti terapeutici Il settore prodotti terapeutici è competente per assicurare l’approvvigionamento del Paese con prodotti terapeutici vitali per la medicina umana e veterinaria.

Titolo prima dell’art. 13 Sezione 2b: Settori dell’infrastruttura

Art. 13 lett. a Il settore trasporti è competente per: a. assicurare i trasporti via terra, via acqua e via aria in Svizzera e all’estero, nonché la logistica necessaria a tali trasporti.

Art. 13a Settore industria Il settore industria è competente per assicurare l’approvvigionamento del Paese con materie prime e materiali industriali, nonché prodotti semifiniti e finiti.

Art. 16 cpv. 1 1 Possono essere incaricati di svolgere compiti inerenti all’approvvigionamento eco- nomico del Paese segnatamente: il Segretariato di Stato dell’economia, l’Ufficio fe- derale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, l’Ufficio veterinario federale, la Farmacia dell’esercito, l’Uffi- cio federale delle assicurazioni sociali, l’Amministrazione federale delle dogane, l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, l’Ufficio federale dei

2 RS 531.32

Organizzazione e compiti dell’approvvigionamento economico del Paese RU 2002

trasporti, l’Ufficio federale delle strade, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, l’Uf- ficio federale delle comunicazioni, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima, l’Ufficio federale dell’energia, l’Ufficio federale delle assicurazioni private, l’Or- gano strategia informatica della Confederazione, la Sorveglianza dei prezzi.

Art. 17 cpv. 1 1 I Cantoni effettuano già nell’ambito dello stato di preparazione permanente i pre- parativi necessari per l’esecuzione dei compiti affidati loro dalla Confederazione giusta gli articoli 23, 24 e 28 LAP. Il Dipartimento impartisce le pertinenti istruzioni all’autorità governativa competente in ogni Cantone.

Art. 18 Abrogato

Art. 20 cpv. 2 lett. c Abrogata

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.

29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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