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AS 2002 1527

Decreto federale che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra

Decreto federale che approva gli accordi settoriali fra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea nonché eventualmente i suoi Stati membri o la Comunità europea dell’energia atomica dall’altra

dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 85 numero 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, decreta:

Art. 1

1 Sono approvati i seguenti accordi:

a. Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica3; b. Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici3; c. Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con- formità3; d. Accordo sul commercio di prodotti agricoli3; e. Accordo sul trasporto aereo3; f. Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia3; g. Accordo sulla libera circolazione delle persone.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 L’Assemblea federale decide mediante un decreto federale che sottostà a referen- dum: a. il rinnovo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone; b. l’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone agli Stati che al momento della sua accettazione non appartenevano alla Comunità eu- ropea.4

1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1999 5092

3 Non ancora pubblicato nella RU:

4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale.

1999-4592 1527

Approvazione degli accordi settoriali. DF RU 2002

Art. 3 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. c Cost.5). Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Esito della votazione popolare Il presente decreto è stato accettato dal popolo il 21 maggio 2000.6

24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 Questa disposizione corrisponde all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 6 FF 2000 3375

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