AS 2002 1619
Ordinanza sul Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
Ordinanza sul Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Ordinanza LPMR)
Modifica del 22 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 gennaio 19931 sul LPMR è modificata come segue:
Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza, il termine «comitato direttivo» è sostituito con «direzione».
Art. 9 cpv.1
1 Il LPMR si suddivide in dipartimenti.
Art. 10 Direzione 1 La direzione si compone del direttore, del suo sostituto e dei capi dei dipartimenti stabiliti dal CPF.
2 Il direttore conduce il LPMR e assume l’intera responsabilità per la gestione
dell’istituto. Egli risponde della sua gestione dinanzi al CPF. 3 Il CPF disciplina le mansioni e le competenze della direzione e dei suoi membri.
Art. 14 cpv. 1
1 Il direttore fissa le condizioni d’utilizzo degli impianti.
Art. 15 cpv. 3 3 Le perizie per casi controversi possono essere assunte solamente su mandato delle autorità di giustizia e polizia oppure con il consenso di tutte le parti in causa e, in ogni caso, con il consenso di un membro della direzione.
1 RS 414.165
2002-1025 1619
Ordinanza LPMR RU 2002
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.
22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz