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AS 2002 1619

Ordinanza sul Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca

Ordinanza sul Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Ordinanza LPMR)

Modifica del 22 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 gennaio 19931 sul LPMR è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza, il termine «comitato direttivo» è sostituito con «direzione».

Art. 9 cpv.1

1 Il LPMR si suddivide in dipartimenti.

Art. 10 Direzione 1 La direzione si compone del direttore, del suo sostituto e dei capi dei dipartimenti stabiliti dal CPF.

2 Il direttore conduce il LPMR e assume l’intera responsabilità per la gestione

dell’istituto. Egli risponde della sua gestione dinanzi al CPF. 3 Il CPF disciplina le mansioni e le competenze della direzione e dei suoi membri.

Art. 14 cpv. 1

1 Il direttore fissa le condizioni d’utilizzo degli impianti.

Art. 15 cpv. 3 3 Le perizie per casi controversi possono essere assunte solamente su mandato delle autorità di giustizia e polizia oppure con il consenso di tutte le parti in causa e, in ogni caso, con il consenso di un membro della direzione.

1 RS 414.165

2002-1025 1619

Ordinanza LPMR RU 2002

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.

22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz