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AS 2002 1641

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea (ORPMCE)

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea (ORPMCE)

Modifica del 22 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea (ORPMCE) è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE)

Art. 1 lett. a La presente ordinanza regola: a. la riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie per assicurati di modeste condizioni economiche residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e beneficiari di una rendita svizzera nonché per i loro familiari assicurati;

Art. 6 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) fissa ogni anno il fattore di conversione per ciascuno degli Stati membri della Comunità europea nonché per l’Islanda e la Norvegia basandosi sulle statistiche fornite da organizzazioni interna- zionali.

Art. 7 Premi medi Al fine di stabilire il diritto a una riduzione dei premi, sono determinanti i premi medi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fissati ogni anno dal Dipartimento per ogni Stato membro della Comunità europea, per l’Islanda e la Norvegia applicabili ai beneficiari di rendite ed i loro familiari assicurati.

1 RS 832.112.5

2002-1066 1641

Riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite RU 2002

Art. 17 cpv. 2 2 L’apposito modulo va compilato distinguendo i dati dei singoli Stati membri della Comunità europea, dell’Islanda e della Norvegia e dei singoli assicuratori.

Art. 19 Disposizione transitoria Per i primi tre anni civili successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza, invece dei premi medi giusta l’articolo 7 saranno determinanti i premi superiori del

15 per cento ai premi minimi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-

sanitarie validi in ciascuno degli Stati membri della Comunità europea nonché in Islanda e in Norvegia per i beneficiari di rendite e per i loro familiari assicurati.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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