AS 2002 1646
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)
Modifica del 1° maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 ottobre 20001 che istituisce provvedimenti nei confronti dei Tali- ban (Afghanistan) è modificata come segue:
Titolo Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Art. 1 cpv. 1–3 1 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.
2 Abrogato
3 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni menzionati nell’allegato 2.
Art. 1a, 2, 2a e 2b Abrogati
Art. 3 cpv. 1 e 2 1 Gli averi appartenenti alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizza- zioni menzionati nell’allegato 2 o controllati da questi ultimi sono bloccati. 2 È vietato trasferire fondi alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organiz- zazioni menzionati nell’allegato 2 o metterne, direttamente o indirettamente, a loro disposizione.
1 RS 946.203
1646 2002-0950
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban RU 2002
Art. 4a cpv. 1 1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fi- siche menzionate nell’allegato 2.
Art. 11 cpv. 2
2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 28 febbraio 2003.
II Modifica del diritto vigente: L’ordinanza del 7 novembre 20012 concernente le misure contro il gruppo «Al- Qaïda» e organizzazioni associate è modificata come segue:
Titolo Ordinanza che vieta il gruppo «Al-Qaïda» e le organizzazioni associate
III
1 Gli allegati 1 e 3 sono abrogati.
2 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
IV La presente modifica entra in vigore il 2 maggio 2002.
1° maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 122
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban RU 2002
Allegato 23 (art. 1, 3 cpv. 1 e 2, 4 e 4a)
Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti ai provvedimenti previsti agli articoli 1, 3, 4 e 4a
3 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L’estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L’allegato può essere consultato anche su Internet: http://www.seco-admin.ch, accessibile tramite: Politica economica estera, Controlli all’esportazione e sanzioni, Sanzioni. Fa fede soltanto la versione stampata.