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AS 2002 1915

Ordinanza sulla cinematografia

Ordinanza sulla cinematografia (OCin)

del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del

14 dicembre 20011 sul cinema (legge),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la valutazione della pluralità dell’offerta dei film proiettati in pubblico nelle diverse regioni cinematografiche della Svizzera; b. l’introduzione di una tassa di promozione; c. la registrazione delle imprese di distribuzione e di proiezione nonché la comunicazione di dati relativi ai film proiettati; d. la composizione della Commissione federale della cinematografia.

Art. 2 Definizione di regione cinematografica Per regione cinematografica si intende un gruppo di sale di proiezione in concorren- za per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica.

Capitolo 2: Provvedimenti a favore della promozione della pluralità dell’offerta cinematografica Sezione 1: Valutazione della pluralità dell’offerta

Art. 3 Valutazioni 1 L’Ufficio federale della cultura (Ufficio) procede annualmente a valutare la plura- lità dell’offerta nelle singole regioni cinematografiche.

RS 443.11 1 RS 443.1; RU 2002 1904

2002-1129 1915

Ordinanza sulla cinematografia RU 2002

2 Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell’offerta in una data regione cinematografica, l’Ufficio procede a una valutazione intermedia. 3 L’Ufficio procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di di- stribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l’associazione respon- sabile di un accordo di cui all’articolo 17 capoverso 2 della legge ne facciano richie- sta.

Art. 4 Consultazioni per le valutazioni 1 L’Ufficio offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia: a. alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell’articolo 17 capover- so 2 della legge; b. alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno firmato alcun accordo; c. alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione; d. a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia.

2 Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione

annuale, di 60 nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell’articolo 3 capo- versi 2 e 3.

Art. 5 Invito a ripristinare la pluralità dell’offerta 1 L’Ufficio invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non han- no concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell’offerta. 2 L’Ufficio indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità dell’offerta è sottoposto a una valutazione successiva.

Sezione 2: Tassa di promozione

Art. 6 Mandato per l’introduzione della tassa 1 Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell’offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l’Ufficio può chiede- re al Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) l’introduzione di una tassa. Nella domanda l’Ufficio precisa l’ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all’articolo 21 capoverso 3 della legge. 2 Prima di decidere il Dipartimento consulta le cerchie interessate e la Commissione federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni.

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Art. 7 Calcolo della tassa Il Dipartimento stabilisce l’importo della tassa in base al numero previsto di ingressi sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti volti a ripristinare la pluralità dell’offerta in una determinata regione cinematogra- fica.

Art. 8 Riscossione della tassa 1 Le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interes- sata dalla tassa annunciano il numero degli ingressi a pagamento realizzati in un mese entro il giorno 15 del mese successivo.

3 Un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del 5 per cento.

Art. 9 Nascita del credito fiscale Il credito fiscale nasce al momento della fatturazione.

Art. 10 Prescrizione Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità.

Art. 11 Destinazione dei proventi della tassa La destinazione dei proventi della tassa è oggetto di una decisione formale dell’Ufficio o di un contratto di diritto pubblico tra il medesimo e il beneficiario della sovvenzione.

Art. 12 Soppressione della tassa Nel momento in cui la pluralità dell’offerta prevista dalla legge è ripristinata, il Dipartimento sopprime l’obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita ininterrottamente per più di tre anni.

Art. 13 Esenzione dall’obbligo della tassa 1 L’esenzione dall’obbligo della tassa, conformemente all’articolo 22 della legge, discende da un contratto di diritto pubblico tra le imprese di distribuzione e di proiezione interessate e l’Ufficio. 2 Le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a sostenere la pluralità dell’offerta di una determinata regione cinematografica mediante un contributo che va oltre quanto chiesto nell’articolo 17 della legge, in particolare mediante: a. la promozione di una pluralità dell’offerta superiore alla media; b. la promozione delle offerte in mercati di nicchia; oppure

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c. la concessione di condizioni particolari per le imprese di distribuzione e di proiezione che promuovono pluralità dell’offerta e qualità ai sensi delle let- tere a e b. 3 L’Ufficio comunica alle associazioni responsabili degli accordi il contenuto dei contratti conclusi.

Capitolo 3: Obbligo di registrazione e di notifica Sezione 1: Obbligo di registrazione

Art. 14 1 L’Ufficio tiene il registro pubblico conformemente all’articolo 23 della legge.

2 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all’obbligo di registrazione si annunciano spontaneamente all’Ufficio.

4 Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in

esercizio e, se l’impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione.

5 Ogni cambiamento concernente i dati secondo i capoversi 3 e 4 dev’essere comu-

nicato spontaneamente all’Ufficio entro 30 giorni.

Sezione 2: Obbligo di notifica

Art. 15 Obbligo di notifica per le imprese di produzione sostenute e per le imprese di distribuzione 1 Per ogni film, le imprese di produzione sostenute e le imprese di distribuzione indicano: a. il titolo originale, il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri SUISA o ISAN; b. i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnata- mente:

5. il compositore della musica originale;

c. il genere di film; d. il Paese produttore, i Paesi coproduttori e la lingua originale; e. l’anno di produzione e la data della prima visione svizzera;

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f. la durata (in minuti), il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate; g. il titolare dei diritti d’autore; h. il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera. 2 La lettera b numeri 2, 3 e 5 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle copro- duzioni svizzere con l’estero.

Art. 16 Obbligo di notifica per le imprese di proiezione Le imprese di proiezione notificano settimanalmente: a. il numero degli ingressi a pagamento per film e per schermo, compresi gli arrangiamenti forfettari conteggiati; b. le versioni linguistiche proiettate; c. gli schermi in esercizio; d. il numero delle proiezioni.

Art. 17 Competenze 1 Il Dipartimento designa l’organo incaricato di raccogliere i dati conformemente all’articolo 24 della legge e agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza. La raccolta è di competenza dell’Ufficio federale di statistica. Essa può essere affidata a un’or- ganizzazione privata. 2 Se la raccolta dati è affidata a un’organizzazione privata, quest’ultima è soggetta all’obbligo di notifica nei confronti dell’Ufficio federale di statistica. L’organizza- zione privata designata per la raccolta dei dati li può rendere accessibili all’Ufficio federale di statistica mediante una procedura di richiamo. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell’organizzazione privata. 3 L’Ufficio federale di statistica analizza all’attenzione dell’Ufficio i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell’offerta. Esso può comunicare questi dati all’Ufficio in forma non anonima mediante una procedura di richiamo. 4 Le divergenze tra i dati forniti dalle imprese di distribuzione e quelli comunicati dalle imprese di proiezione sono appianate a intervalli regolari presso l’organo inca- ricato della raccolta dei dati.

Capitolo 4: Commissione federale della cinematografia

Art. 18 La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, della formazione e del perfezio- namento, dell’archiviazione e della cultura cinematografica. Le autorità culturali dei Cantoni e la fondazione Pro Helvetia vi hanno un rappresentante ciascuna.

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Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del 24 giugno 19922 sulla cinematografia e l’ordinanza del 25 novem- bre 19923 concernente le tasse sulle autorizzazioni di distribuzione di film sono abrogate.

Art. 20 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 6 ottobre 19974 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 20b Promozione della cinematografia Qualora una concessione vincoli un emittente al pagamento di una tassa di promo- zione cinematografica, conformemente all’articolo 31 capoverso 2 lettera e della legge, detta tassa è versata all’Ufficio federale della cultura. La sua destinazione è disciplinata dall’articolo 15 capoversi 2 e 3 della legge del 14 dicembre 20015 sul cinema.

Art. 21 Disposizioni transitorie 1 Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all’obbligo di registrazione si annunciano entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 L’obbligo di notifica conformemente agli articoli 15 e 16 vale per tutti i film pro- dotti, distribuiti o proiettati dal 1° gennaio 2002.

Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 RU 1992 1554, 1993 2001, 1996 2243 3262 3 RU 1992 2487 4 RS 784.401 5 RS 443.1; RU 2002 1904

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