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AS 2002 2046

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi1)

Modifica dell’8 maggio 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 19991 è modificata come segue:

Art. 4 frase introduttiva e lett. c L’Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se: c. il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giu- sta l’articolo 29 capoverso 4 della legge ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale.

II La presente modifica entra in vigore il 2 agosto 2002.

8 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 142.311

2046 2002-0332

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