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AS 2002 23

Accordo del 22 novembre 1984 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Tailandia concernente i servizi aerei tra ed oltre i loro territori

Accordo del 22 novembre 1984 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Tailandia concernente i servizi aerei tra ed oltre i loro territori

Modifica dell’Accordo1

Conclusa mediante scambio di note del 19 febbraio 1997/10 marzo 1998 Entrata in vigore il 10 marzo 1998

Traduzione 2

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accor- do. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto interna- zionale, le Parti agiscono conformemente a tutte le disposizioni delle convenzioni e dei protocolli ai quali aderiscono e in particolare alle disposizioni della Convenzio- ne concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fir- mata a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cat- tura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19704, e della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19715. 2. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale e designate come Allegati alla Convenzione6, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

1 RS 0.748.127.197.45; RU 1987 1649

2 Dal testo originale inglese.

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.0

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Servizi aerei. Accordo con il Governo del Regno di Tailandia RU 2002

4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare, nei loro Paesi rispettivi, le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Par- te, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa mi- naccia di incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare due imprese di trasporti aerei per l’eser- cizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti. 2. Fatte salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, le autorità aero- nautiche che hanno ricevuto la notifica accordano senza indugio all’impresa o alle imprese designata/e dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa o le imprese designata/e dall’altra Parte provi(no) di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente appli- cati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, che disciplinano l’eserci- zio dei servizi aerei internazionali. 4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condi- zionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effet- tivo dell’impresa o delle imprese appartengano alla Parte che l’ha o le hanno desi- gnata/e o a cittadini di quest’ultima. 5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, l’impresa o le imprese designata/e può o possono, in ogni momento, eser- citare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 del presente Accordo.

Art. 14 Tariffe 1. Le tariffe che l’impresa designata di una Parte applica per i servizi contemplati nel presente Accordo, vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, comprendenti gli interessi degli utenti, le spese d’eserci-

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zio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ra- gionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato. 2. Le autorità aeronautiche fanno attenzione in particolare alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono insensatamente discri- minanti, eccessivamente elevate o limitanti attraverso tasse causate dall’abuso di una posizione dominante, artificialmente basse a seguito di un aiuto o di un sostegno, diretto o indiretto, o esagerate. 3. Le tariffe possono essere convenute dopo consultazioni tra le imprese di trasporto aereo designate delle due Parti e, se del caso, con altre imprese di trasporto aereo. L’accordo può essere realizzato mediante i corrispettivi meccanismi internazionali di coordinamento tariffario. Tuttavia, nessuna delle Parti fa della partecipazione al co- ordinamento tariffario multilaterale fra trasportatori una condizione per l’approva- zione di una qualsiasi tariffa e nessuna delle Parti può impedire o esigere la parteci- pazione a questo coordinamento tariffario multilaterale dell’impresa o delle imprese designate dell’una o dell’altra Parte. Ogni impresa designata ha l’opportunità di ela- borare tariffe a titolo individuale. 4. Ogni Parte può esigere che le vengano notificate o sottoposte le tariffe proposte dall’impresa o dalle imprese designata/e dell’altra Parte per il trasporto da o verso il suo territorio. 5. Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno quindici giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o ri- fiutano le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che iniziano nel loro proprio territorio. Nel caso di un rifiuto, notificano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro quattordici giorni dalla ricezione delle tariffe.

6. Nessuna delle Parti intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire

l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il tra- sporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte. 7. Le tariffe riscosse da un’impresa designata di una Parte per il trasporto tra il ter- ritorio dell’altra Parte e quello di uno Stato terzo sui servizi coperti dal presente Ac- cordo sono assoggettati alle procedure d’approvazione dell’altra Parte. 8. Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano l’impresa o le imprese designata/e dell’altra Parte a uguagliare ogni tariffa per la medesima coppia di città, attualmente ammessa all’applicazione da parte di un’im- presa di ciascuna Parte o da parte di un’impresa di uno Stato terzo. 9. A prescindere dal precedente numero 6, le autorità aeronautiche di una Parte pos- sono notificare la loro non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici giorni dal momento della rice- zione delle tariffe, se ritengono che una tariffa per il trasporto verso il proprio terri- torio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel numero 2. 10. Ogni Parte può chiedere consultazioni in merito a tariffe di un’impresa dell’una o dell’altra Parte per servizi coperti dal presente Accordo, ivi compreso nel caso in cui la tariffa in questione è stata oggetto di una decisione di non approvazione o di

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insoddisfazione. Queste consultazioni si terranno entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda. Le Parti collaboreranno nel procurarsi le in- formazioni necessarie alla soluzione ragionevole della questione. Se le Parti giungo- no a un accordo, ognuna di esse si adopererà al meglio per applicarlo. Se non viene concluso alcun accordo, prevale la decisione della Parte sul cui territorio inizia il trasporto.

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