AS 2002 241
Decreto federale sul freno all'indebitamento
Decreto federale sul freno all’indebitamento
del 22 giugno 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20001, decreta:
I La Costituzione federale2 è modificata come segue:
Art. 126 Gestione finanziaria
1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.
2 L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica. 3 In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui al capover- so 2 può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in merito all’aumento conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera c. 4 Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l’importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.
5 La legge disciplina i particolari.
Art. 159 cpv. 3 lett. c e cpv. 4 3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:
c. l’aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell’articolo 126 capoverso 3.
4 L’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di
cui al capoverso 3 lettera b.