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AS 2002 2537

Ordinanza sull'aiuto finanziario agli Svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero

Ordinanza sull’aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero

del 3 luglio 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Oggetto La Confederazione concede, nei limiti della presente ordinanza, anticipi rimborsabili ai cittadini svizzeri che si trovano nel bisogno durante un viaggio all’estero.

Art. 2 Campo di applicazione personale Gli anticipi secondo la presente ordinanza sono concessi soltanto a cittadini svizzeri che soggiornano all’estero da meno di tre mesi e non vi sono domiciliati.

Art. 3 Concessione dell’anticipo

1 L’anticipo è concesso:

a. per il finanziamento del rimpatrio in Svizzera; b. quale aiuto transitorio; c. per il pagamento delle spese ospedaliere e mediche. 2 L’aiuto transitorio destinato a persone segnalate per arresto nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL è limitato al viatico necessario sino al prossimo rimpatrio possibile. 3 Non è concesso alcun anticipo a chi può superare tempestivamente una situazione di bisogno con mezzi e risorse propri, contributi privati o pubblici, prestazioni assi- curative o aiuti dello Stato di soggiorno.

Art. 4 Presentazione della richiesta La richiesta di concessione di un anticipo dev’essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera nel cui circondario consolare soggiorna il richie- dente.

RS 191.2 1 RS 101

2002-1444 2537

Aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero RU 2002

Art. 5 Decisione

1 La rappresentanza svizzera decide sulla richiesta in quanto:

a. l’importo pro capite dell’anticipo, spese e tasse comprese, non superi il con- trovalore di:

1. 600 franchi per il rimpatrio o l’aiuto transitorio,

2. 1 200 franchi per le spese ospedaliere e mediche;

b. il richiedente non sia segnalato per arresto nel sistema RIPOL; e c. il richiedente abbia rimborsato gli anticipi concessigli in precedenza. 2 Negli altri casi la decisione compete alla Sezione aiuto sociale agli Svizzeri all’estero dell’Ufficio federale di giustizia (Sezione). 3 Nei casi di cui al capoverso 2 il richiedente è tenuto a indicare garanti per le spese, se ve ne sono.

Art. 6 Pagamento In linea di principio gli anticipi sono pagati in moneta locale.

Art. 7 Quietanza e impegno di rimborso Il richiedente deve rilasciare quietanza per l’anticipo ricevuto e impegnarsi con la propria firma a rimborsarne il controvalore in franchi svizzeri entro 60 giorni.

Art. 8 Rifiuto della richiesta La richiesta di concessione di un anticipo può essere respinta se il richiedente: a. non ha rimborsato anticipi concessigli in precedenza; b. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri.

Art. 9 Ricorso Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all’Ufficio federale di giustizia, contro le decisioni dell’Ufficio federale di giustizia il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 10 Riscossione

1 La Sezione è responsabile della riscossione. Come modalità di rimborso possono

essere convenuti anche versamenti rateali mensili. 2 Se non riesce a ottenere il rimborso, la Sezione incarica dell’esazione il Servizio centrale d’incasso della Confederazione.

Art. 11 Esecuzione Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è incaricato dell’esecuzione della pre- sente ordinanza.

Aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero RU 2002

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 novembre 19732 sull’aiuto ai cittadini svizzeri residenti tempo- raneamente all’estero è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2002 con effetto sino al 31 agosto 2007.

3 luglio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 Non pubblicata nella RU.

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