AS 2002 2629
Decreto federale che approva la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali
Decreto federale che approva la Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali
del 21 settembre 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’art. 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 19972, decreta:
Art. 1
1 La Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze
nazionali, del 1o febbraio 1995, è approvata con le seguenti dichiarazioni: a. «In Svizzera sono ritenute minoranze nazionali ai sensi della Convenzione- quadro i gruppi di persone numericamente inferiori al rimanente della po- polazione del Paese o di un Cantone, hanno la nazionalità svizzera, manten- gono vecchi, solidi e durevoli legami con la Svizzera, e sono animati dalla volontà di preservare collettivamente quanto costituisce la loro identità co- mune, segnatamente la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua». b. «Le disposizioni della Convenzione-quadro che disciplinano l’utilizzazione della lingua nei rapporti tra privati e autorità amministrative sono applicabili senza pregiudizio dei principi sanciti dalla Confederazione e dai Cantoni nella determinazione delle lingue ufficiali». 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione-quadro formulando le dichiarazioni qui appresso.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 16 giugno 1998 Consiglio nazionale, 21 settembre 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il secretario: Lanz Il secretario: Anliker
1 Questa disposizione corrisponde all’articoli 54 capoverso 1 della costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101) 2 FF 1998 903
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